(di Antonio Forte)

L’art. 26, c. 1, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha riformato l’istituto in aderenza all’art. 9 del d.lgs. 66/2003: il dipendente chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale per esigenze di servizio ha diritto a un riposo compensativo non più commisurato alle ore prestate, bensì pari ad almeno 24 ore consecutive, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L’ARAN, con il parere 37473, àncora la soluzione alla finalità delle disposizioni eurounitarie recepite: non la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia di salute e sicurezza, beni di rango costituzionale ex artt. 32 e 36 Cost.

Restano dunque tre voci distinte:

la maggiorazione del 50% della tariffa oraria sulle ore rese nel giorno di riposo, invariata rispetto alla disciplina previgente;

le 24 ore di riposo compensativo, quale misura di tutela psicofisica;

il conguaglio orario, che dipende esclusivamente dal rapporto tra ore prestate e orario teorico della giornata di recupero.

Se, a titolo esemplificativo, il dipendente ha prestato 3 ore e recupera in una giornata da 6 ore teoriche, residua un debito di 3 ore; allo stesso modo, se recupera in una giornata da 9 ore teoriche, il debito sale a 6 ore. Ancora, se invece ha prestato 10 ore e recupera in una giornata da 6 ore teoriche, matura un credito di 4 ore; in una giornata da 9 ore teoriche, il credito scende a 1 ora.

Debiti e crediti si gestiscono quindi come partita autonoma, con modalità concordate con il responsabile della struttura.

In conclusione, il riposo compensativo garantisce di diritto 24 ore consecutive di “stacco”, a prescindere dalla durata della prestazione resa, ma non azzera il differenziale orario — che sopravvive come debito da reintegrare o credito da fruire, separato tanto dalla maggiorazione retributiva quanto dal riposo stesso.

Antonio Forte – Segretario comunale