(di Antonio Forte)
Il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, previsto per il trattenimento in servizio del personale dipendente, costituisce un tetto finanziario massimo che va determinato applicando la percentuale all’astratta capacità assunzionale ordinaria dell’amministrazione e non alle capacità assunzionali in concreto utilizzate dall’ente, senza che sia possibile configurare il trattenimento come mero mancato risparmio o applicare deroghe per i Comuni di minori dimensioni demografiche.
La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti ha vagliato l’istanza di parere sollevata da un piccolo comune di poco meno di 1.000 abitanti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Superato positivamente il vaglio di ammissibilità soggettiva e oggettiva, l’analisi contenuta nella Deliberazione n. 55/2026/PAR si è concentrata sulla portata applicativa del tetto quantitativo per il trattenimento in servizio, introdotto per consentire attività di tutoraggio, affiancamento o per esigenze funzionali non altrimenti assolvibili. Il nodo cruciale risiede nella difficoltà per i comuni con meno di mille abitanti di beneficiare di tale istituto qualora il parametro percentuale venga calcolato sulle esigue facoltà assunzionali ordinarie. La prospettativa interpretativa avanzata dall’ente locale, volta a considerare il trattenimento non come nuova assunzione ma come prosecuzione del rapporto esistente, equiparandone gli effetti finanziari a un mero mancato risparmio per l’ente, è stata respinta dai magistrati contabili. Il Collegio ha chiarito che il dato letterale della norma impone un vincolo di natura squisitamente finanziaria legato alle facoltà assunzionali autorizzate, le quali per i Comuni trovano la loro disciplina attuativa nei parametri di sostenibilità finanziaria e nei successivi decreti ministeriali sulle capacità assunzionali. Un’interpretazione difforme o derogatoria per le realtà minori avrebbe richiesto un’esplicita previsione del legislatore, che in questo caso manca. La deliberazione si pone in perfetta continuità con le indicazioni applicative della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato (n. 8 del 7 aprile 2025), che individuano nell’astratta capacità ordinaria l’unica base di calcolo computabile nella programmazione dei fabbisogni.
Antonio Forte – Segretario comunale