(SF) I giudici del Consiglio di Stato (4258/2026) prendono in esame il ricorso presentato di una cittadina che, ritenendo di avere subito un danno causa dell’inerzia di una Pubblica Amministrazione, invoca il diritto all’indennizzo per mero ritardo, previsto dalle legge 241/1990, all’articolo 2-bis, comma 1-bis, peraltro contestandone l’esiguità della misura prevista.

I Giudici di Palazzo Spada, in primo luogo rilevano che l’accesso all’ indennizzo in parola presuppone l’accertamento del ritardo che inizia a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la conclusione del procedimento.

Il Collegio, a questo punto, osserva che il mero superamento del periodo di conclusione del procedimento, in difetto dell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis, l. n. 241/1990, non è sufficiente per riconoscere il diritto al risarcimento dei danni da “mero ritardo”, ex art. 2-bis, comma 1 bis, della citata l. 241/1990.

Difatti, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, la possibilità di conseguire l’indennizzo da “mero ritardo” è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede al comma 2 che “al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990”, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. L’indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede, quindi, che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (Cass. civ., sez. un., 3 agosto 2025, n. 22363; Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797; Id., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 3625).

Per di più, con l’art. 28, comma 10, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, il legislatore ha contestualmente provveduto a perimetrare l’ambito applicativo dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, circoscrivendone gli effetti, «in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore» (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040). L’art. 28, comma 12, del citato d.l. n.69/2013, ad oggi inattuato, ha previsto che «Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo».

Dunque, l’attuale ambito di efficacia della disposizione invocata resta ancora limitato, fino all’introduzione dei previsti regolamenti, ai soli procedimenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa.