La Corte Costituzionale, con sentenza n. 103 dell’11 giugno 2026, mantiene la distinzione tra enti locali e società in house sotto il profilo degli incentivi derivanti da energia elettrica rinnovabile. La sentenza interviene sulla questione, sollevata dal Consiglio di Stato su richiesta di una società partecipata di un comune emiliano, dell’applicabilità agli organismi in house della deroga dalla rimodulazione in senso peggiorativo degli incentivi sulla produzione di energia elettrica da f.e.r. (fonti energetiche rinnovabili), precisamente da impianti fotovoltaici. Per delineare il ragionamento della corte, è necessario un breve inquadramento della materia.

Il legislatore nel 2014, con il decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni, è intervenuto in ambito di energie rinnovabili modificando in senso peggiorativo la politica incentivante, con relative tariffe di favore, previste dai vari “Conti energia” in favore dei titolari di impianti fotovoltaici, nell’obiettivo di rendere tali incentivi più sostenibili e di minore impatto sui consumatori finali. In quella sede, pertanto, all’articolo 26 commi 3-6 del decreto, sono state introdotte delle rimodulazioni della tariffa incentivante.

Dopo pochi mesi, con il famoso decreto “Sblocca Italia” di cui al D.L. N 133/2014, il Governo è intervenuto nuovamente nel settore derogando tali riduzioni dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili fossero enti locali o scuole.

La società ricorrente lamenta la mancata equiparazione agli enti locali, vale a dire Comuni e Province e Unioni di Comuni (comprese le comunità montane), degli organismi in house i quali, costituendo una longa manus del Comune, ne condividono il perseguimento comune di interessi pubblici e non di profitto, e pertanto tale mancata estensione costituirebbe una ingiusta discriminazione rispetto a impianti analoghi posseduti dal Comune.

La questione di legittimità costituzionale, contenente un chiarissimo richiamo all’art. 3 della Costituzione e al principio di uguaglianza con tutti i suoi corollari (su tutti proporzionalità e ragionevolezza), è risolta dalla Corte innanzitutto sotto il profilo formale.

In primo luogo, infatti, la Consulta conferma e ribadisce l’esclusione delle società in house dal perimetro in senso stretto della Pubblica Amministrazione: esse infatti “non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra le articolazioni di queste”. Ciò premesso, il fatto che la società sia investita di compiti di tutela di interesse pubblico non ne trasforma la natura giuridica, vale a dire quella di strumento organizzativo di diritto privato.

In secondo luogo, tuttavia la Corte estende il proprio ragionamento anche al di là del dato formale, e forse questo è l’aspetto che interessa di più l’operatore quotidiano dell’Ente Locale (o della società partecipata). La società, oltre a rivestire formale natura giuridica di diritto privato, mantiene anche il dato sostanziale di ente giuridico di natura privata, tant’è che può operare nel libero mercato fino a un quinto del proprio fatturato, e in alcuni casi eccezionali può contemplare anche forme di partecipazione privata al proprio patrimonio.

A sostegno di tali richiami, la corte ricorda anche la assoggettabilità delle società in house alle procedure concorsuali ordinarie e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte rigetta il ricorso avanzato dalla Società (tramite il giudizio in via incidentale proposto dal Consiglio di Stato), giudicando legittimo il mantenimento delle agevolazioni tariffarie per i titolari degli impianti soltanto nel caso di Enti Locali, non estendendolo alle società in house.

In un quadro amministrativo, gestionale e soprattutto geografico che vede sempre più il territorio del Paese interessato, in alcuni casi addirittura invaso, dal proliferare degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, il pronunciamento della Consulta mantiene un seppur minimo argine al dilagare del fenomeno.

Marcello Santopadre – Segretario comunale di Montalto di Castro – Farnese (VT)