(di Antonio Forte)

Gli oneri sostenuti dagli enti locali per le iniziative di gemellaggio, in quanto preordinati alla proiezione esterna dell’ente e al consolidamento di relazioni con omologhe realtà istituzionali, nazionali o estere, partecipano della natura delle spese per relazioni pubbliche e di rappresentanza e soggiacciono pertanto al regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. n. 122/2010). La loro legittimità non discende da una qualificazione formale, bensì dal vaglio teleologico della ratio dell’esborso: esso esige la sussistenza di un concreto interesse e vantaggio per la collettività amministrata, l’inerenza rispetto alle funzioni istituzionali, la coerenza con gli obiettivi perseguiti entro precisi limiti funzionali e quantitativi, nonché rigorosa documentazione e giustificazione. Difettando tali requisiti, l’iniziativa trasmoda in erogazione autoreferenziale, come tale foriera di responsabilità erariale.

Questo è quanto afferma la Sezione regionale di controllo per il Piemonte con il parere n. 77/2026.

La corretta sussunzione contabile degli esborsi connessi ai gemellaggi assume rilievo dirimente nella gestione finanziaria degli enti locali, postulando un vaglio rigoroso circa la rispondenza dell’iniziativa agli schemi normativi che presidiano la spesa pubblica. La quaestio non si esaurisce in un’operazione nominalistica, giacché, e qui risiede il fulcro dell’inquadramento, la giurisprudenza contabile ha da tempo affrancato la nozione di spesa di rappresentanza dal dato meramente oggettivo, riconducendola a un criterio finalistico: le spese di rappresentanza vanno qualificate non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che le connotano, dovendo risultare riconducibili all’esigenza di accrescere la conoscenza all’esterno delle attività istituzionali erogate dall’ente.

È in questa cornice che il gemellaggio rivela la propria fisionomia. L’istituto si colloca strutturalmente in una dimensione relazionale ed esterna, intesa a manifestare la presenza dell’amministrazione erga alios e a consolidare rapporti con enti omologhi. Sotto il profilo dell’esternazione verso terzi specifici, esso integra dunque i caratteri della rappresentanza, restando per converso estranea a tale categoria ogni erogazione genericamente rivolta alla cittadinanza, che si risolverebbe in mera autoreferenzialità, concetto che si pone in antitesi col fine essenziale della rappresentanza, da ricercarsi nell’esternazione, nei confronti di specifici terzi, del rilievo del gruppo amministrato.

La qualificazione, tuttavia, non è incondizionata. La giurisprudenza giurisdizionale ne ha scolpito i confini di liceità: l’iniziativa di gemellaggio è legittima a condizione che si mantenga entro limiti funzionali e quantitativi e non degeneri in una sistematica attività di proiezione internazionale avulsa dalle competenze dell’ente; ed è ammissibile laddove sia ravvisabile un peculiare interesse e vantaggio della popolazione residente rispetto agli scambi culturali ed economici sottesi. L’inerenza non è dunque presunta, ma deve essere positivamente dimostrata, con l’analitica indicazione, per ciascuna spesa, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell’ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario, della natura e della legittima misura dell’esborso.

PARERE 77_2026_CORTE_DEI_CONTI_controllo_PIEMONTE

Antonio Forte – Segretario comunale