(di Antonio Forte)

La programmazione degli acquisti di beni e servizi, pur configurandosi come adempimento doveroso e strutturale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 36/2023, non è assistita da una sanzione di nullità o annullabilità automatica in caso di mancato inserimento nel programma triennale; pertanto, l’omessa programmazione non costituisce vizio “in re ipsa” della procedura di affidamento, potendo assumere rilievo invalidante solo qualora sia dimostrata una concreta lesione dei principi di trasparenza, concorrenza o una finalità elusiva degli obblighi di evidenza pubblica.

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1231/2026, si pronuncia in merito alla legittimità di una procedura di gara gestita da una centrale di committenza, sollevando questioni di merito sulla valutazione delle offerte tecniche e sulla natura giuridica dell’obbligo di programmazione. In particolare, la ricorrente contestava l’attribuzione dei punteggi relativi a diversi criteri discrezionali e, in subordine, eccepiva l’illegittimità dell’intera gara per la mancata adozione del programma triennale degli acquisti da parte dell’amministrazione committente. Il Collegio ha rigettato integralmente il ricorso.

Sotto il profilo della valutazione tecnica, il TAR ha ribadito l’ampia discrezionalità della commissione giudicatrice, ritenendo congrua e logicamente coerente la graduazione dei punteggi rispetto ai criteri definiti nella lex specialis, escludendo qualsiasi vizio di eccesso di potere nelle operazioni di confronto a coppie.

Di particolare rilievo è la disamina in merito all’art. 37 del d.lgs. 36/2023. Il Tribunale chiarisce che la programmazione, sebbene costituisca un momento fondamentale di pianificazione, razionalizzazione della spesa e trasparenza, opera come presidio di buona amministrazione e non come condizione legale di validità dell’affidamento. L’assenza di una sanzione caducatoria tipizzata nel nuovo Codice impedisce di configurare la carenza programmatoria come vizio automatico dell’aggiudicazione. Il sindacato giurisdizionale deve pertanto focalizzarsi non sul mero rispetto formale della norma, ma sulla dimostrazione di una lesione concreta alla posizione giuridica del ricorrente o sull’alterazione della par condicio, non potendo il processo amministrativo trasformarsi in un controllo oggettivo svincolato da un’utilità pratica immediata per il ricorrente.

La pronuncia offre dunque un chiarimento decisivo sul perimetro operativo della programmazione nel quadro del d.lgs. 36/2023, svincolandola da automatismi invalidanti e riportandola nell’alveo dei doveri organizzativi dell’amministrazione. Il provvedimento conferma che l’eventuale omissione programmatoria, pur costituendo una irregolarità amministrativa suscettibile di rilievi in sede di controllo interno o contabile, non legittima di per sé l’annullamento della gara in sede contenziosa, a meno che il ricorrente non riesca a fornire la prova di resistenza circa l’idoneità del vizio a determinare una distorsione concorrenziale o un’elusione del codice.

SENTENZA_1231_2026_TAR_FIRENZE

Antonio Forte – Segretario comunale