di Carmine Robert La Mura
Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali

Massima

La parità di genere nella composizione della giunta comunale è un principio vincolante che impone al sindaco un’istruttoria effettiva e documentata; tuttavia, ove sia provata un’effettiva impossibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi, l’assetto giuntale può essere temporaneamente tollerato, senza arrestare l’esercizio delle funzioni politico-amministrative. Le deliberazioni adottate dalla giunta irregolarmente composta restano efficaci sino a eventuale annullamento, secondo i principi di continuità dell’azione amministrativa e di stabilità degli atti, fermo restando il potere del giudice di travolgerle ove la composizione illegittima sia tempestivamente impugnata.

Il Ministero dell’interno con parere del 5 maggio 2026  conferma l’orientamento giurisprudenziale: la giunta può continuare a operare anche se manca temporaneamente l’equilibrio tra i generi, ma la deroga richiede un’istruttoria seria e motivata.TAR Molise, TAR Campania e Consiglio di Stato convergono su un punto: nei Comuni la parità di genere nella giunta è la regola, mentre l’assenza di una componente femminile può essere ammessa solo se l’impossibilità è reale, documentata e non meramente dichiarata.

Il quadro normativo e giurisprudenziale

La composizione della giunta comunale è uno dei punti più delicati dell’equilibrio tra rappresentanza politica e legalità amministrativa. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, ma la norma non opera in modo rigido e astratto. Quando davvero non sia possibile assicurare la presenza di entrambi i generi, la deroga è ammissibile, purché sia sostenuta da una istruttoria effettiva e da una motivazione puntuale.

Il parere del Ministero dell’interno si inserisce in questo quadro e ribadisce un principio fondamentale: la parità di genere non può tradursi in un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico-amministrative. Allo stesso tempo, però, non può essere ridotta a un mero adempimento formale. La sostanza della ricerca di una componente dell’altro genere conta più della dichiarazione finale di impossibilità.

Le pronunce più recenti

La linea interpretativa è confermata dal TAR Molise, sentenza n. 243 del 15 settembre 2023, che ha valorizzato l’esigenza di un metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di eventuali disponibilità, anche mediante un avviso pubblico.
Più di recente, il TAR Campania, Sezione I, sentenza 10 febbraio 2025, n. 1087, ha ribadito che spetta al sindaco dimostrare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità di una donna e che l’interpello non può essere limitato, in modo preconcetto, ai soli esponenti della lista o coalizione di maggioranza.
In questo solco si colloca anche il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015, che già aveva chiarito come gli atti di giunta adottati in violazione della regola di parità seguano il principio di continuità degli organi amministrativi e restino efficaci fino a eventuale impugnazione o annullamento.

La sorte degli atti

Il profilo più interessante per i Comuni riguarda la tenuta delle deliberazioni adottate dalla giunta mentre la composizione non è ancora stata riequilibrata. La risposta non è automatica: gli atti non perdono di per sé efficacia, ma la loro sorte dipende dal momento e dalle modalità con cui l’irregolarità venga contestata in sede giurisdizionale.
In altre parole, la giunta può continuare a operare, ma la sua composizione deve essere verificabile e difendibile, perché il rischio non investe solo la nomina del singolo assessore, bensì l’intera tenuta degli atti adottati nel frattempo.

Nota pratica finale

Per i segretari comunali, il messaggio operativo è molto chiaro. In caso di vacanza in giunta, il fascicolo non deve chiudersi con formule generiche, ma con una documentazione puntuale delle verifiche svolte, delle disponibilità ricercate e delle ragioni che impediscono, in concreto e temporaneamente, il rispetto della quota di genere evidenziando nel motivato anche che la ricerca del ripristino della quota rosa non è conclusa ma in itinere.
Solo così la deroga diventa giustificabile e la giunta continua a operare senza esporre il Comune a rischi inutili sul piano della legittimità degli atti.