Dalla commissione Arconet del 27 maggio, per le giunte comunali arrivano due notizie: una buona e una cattiva.
La Commissione, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché l’aggiornamento agli allegati del titolo primo del d. Lgs. N. 118/2011, si è riunita per discutere di una questione molto sentita e fonte di discussione quotidiana per ragionieri, responsabili, segretari comunali e amministratori: la gestione e la disciplina delle variazioni urgenti di bilancio adottate dalla giunta con i poteri del consiglio comunale ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.
La materia è di stretta attualità e di estrema rilevanza, atteso che nella prassi quotidiana i dirigenti e i dipendenti comunali e provinciali possono trovarsi continuamente ingolfati di richieste di variazioni d’urgenza da parte dell’amministrazione, per sovrintendere a materie o progettualità non previste nei documenti di programmazione ma comunque necessarie per far fronte a bisogni, strategie o necessità.
In materia la Commissione sottolinea due criticità fondamentali: la prima riguarda la necessità, non sempre interpretata correttamente dalle amministrazioni, di motivare debitamente le ragioni di urgenza che portano la giunta comunale a deliberare la variazione di bilancio anziché seguire l’iter classico di presentazione in consiglio.
Il secondo aspetto critico è rappresentato dalla sussistenza di diversi orientamenti della Corte dei Conti sul momento in cui deve essere reso il parere del revisore dei conti sulla variazione di bilancio; alcuni orientamenti, infatti, sostengono che esso debba essere reso in sede di ratifica da parte del consiglio della variazione adottata dalla giunta, mentre le letture più estreme sostengono che esso vada acquisito addirittura in occasione della delibera di giunta di adozione della variazione.
Arconet interviene, nell’ambito della propria funzione consultiva e propositiva nell’ottica dell’armonizzazione del sistema, assumendo un orientamento più restrittivo per quanto riguarda l’adozione delle variazioni d’urgenza, ammettendo da un lato situazioni urgenti che potrebbero non richiedere il rispetto del DUP, ma dall’altro lato richiedendo che la delibera di giunta “indichi puntualmente le motivazioni che ne hanno reso necessario l’intervento”, motivazioni che conseguentemente dovranno essere attenzionate in sede di ratifica da parte del consiglio comunale.
In merito al parere del revisore invece, la Commissione mostra il suo lato più accomodante, ammettendo che esso debba essere reso in occasione della ratifica consiliare. Del resto, Arconet condivisibilmente afferma che “Le motivazioni di urgenza che determinano la necessità dell’intervento sostitutivo non sono coerenti con i tempi richiesti per il parere se reso in occasione della delibera di giunta”.
Le precisazioni della Commissione, arrivate dopo diversi anni di dibattiti e diversi indirizzi interpretativi senza soluzione, si pongono come guida razionale agli operatori amministrativo-contabili e ai componenti della giunta comunale. In particolare il “fuoco” si accende soprattutto su Sindaco e Assessori che, se da un lato potranno contare su un iter più spedito in fase di compatibilità finanziaria accertata dall’organo di revisione, da oggi in poi sono investiti di un onere di attenzione maggiore, sul piano motivazionale, quando si troveranno a proporre (ogni riferimento alla realtà è puramente casuale) variazioni urgenti per finanziare ad esempio l’imminente organizzazione della “sagra della polenta”.
Marcello Santopadre (Segretario comunale Montalto di Castro – Farnese)