(di Antonio Forte)
La nozione di atto pubblico rilevante ai fini del reato di falso ideologico punito dall’articolo 479 del codice penale possiede un’estensione ermeneutica più ampia rispetto alla definizione civilistica di cui all’articolo 2699 del codice civile. Rientrano in tale alveo anche gli atti preparatori, interni o di impulso inseriti in procedimenti amministrativi complessi, a prescindere dal loro effettivo recepimento nel provvedimento finale, purché siano idonei ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio documentale all’interno dell’amministrazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13031/2026 esamina la delicata questione della qualificazione giuridica della relazione di servizio redatta da pubblici ufficiali, confermando la responsabilità penale di due agenti di polizia per i reati di falso ideologico e calunnia. La vicenda trae origine dall’attestazione, all’interno di una relazione interna indirizzata ai superiori gerarchici, di condotte violente e di tentato speronamento mai posti in essere dalla persona fermata, elementi smentiti dalle risultanze oggettive dei supporti video. I ricorrenti hanno eccepito l’insussistenza del reato di falso, argomentando che l’annotazione di servizio costituisse un documento meramente interno, privo di effetti verso l’esterno e insuscettibile di determinare un affidamento probatorio nei cittadini.
Il consesso di legittimità ha disatteso tale linea difensiva, precisando che la tutela penale della fede pubblica non si limita agli atti definitivi che spiegano efficacia esterna diretta, ma si estende a tutti i documenti funzionali alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. La relazione di servizio, pur esaurendo la propria funzione originaria all’interno della struttura gerarchica dell’ufficio, è destinata a informare i superiori in merito ad accadimenti di rilievo e a documentare l’attività svolta. Essa costituisce il presupposto logico e giuridico per l’attivazione di procedimenti successivi, siano essi di natura penale, disciplinare o amministrativa. Di conseguenza, l’alterazione cosciente e volontaria dei fatti storici percepiti dal pubblico ufficiale integra l’elemento soggettivo del dolo generico, escludendo ogni profilo di falso innocuo in virtù della chiara idoneità dell’atto a ledere la genuinità della funzione documentale amministrativa.
Antonio Forte – Segretario comunale