Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con il rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile, il limite quantitativo introdotto dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, non trova applicazione. La riduzione obbligatoria della condanna prevista dalla riforma Foti opera esclusivamente nel giudizio ordinario di merito e non incide sulla disciplina della definizione agevolata, che resta ancorata al pagamento del 50% del danno contestato.

La sentenza 21/2026 della Sezione giurisdizionale per l’Umbria rappresenta uno dei primi arresti successivi all’entrata in vigore della cosiddetta riforma Foti ed affronta un problema destinato a riproporsi frequentemente nella prassi processuale: se il nuovo limite quantitativo alla responsabilità amministrativa trovi applicazione anche nell’ambito del rito abbreviato.

La vicenda riguarda un giudizio promosso dalla Procura regionale nei confronti del RUP e del dirigente comunale per il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’amministrazione a causa del ritardato pagamento delle competenze spettanti all’impresa appaltatrice. Entrambi i convenuti chiedevano di definire il processo con il rito abbreviato; uno di essi, tuttavia, sosteneva che, dopo la legge n. 1/2026, l’importo dovesse essere parametrato al nuovo limite del 30% e non più al tradizionale 50%.

Il Collegio respinge tale impostazione con una motivazione destinata ad assumere rilievo sistematico. Secondo la Corte, il nuovo art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 disciplina esclusivamente il giudizio ordinario di responsabilità, incidendo sulla misura dell’eventuale condanna pronunciata dal giudice. Diversamente, il rito abbreviato costituisce un istituto autonomo di natura deflattiva, la cui disciplina non è stata modificata dal legislatore.

Ne consegue che il pagamento richiesto per la definizione alternativa continua a coincidere con il 50% della pretesa azionata dalla Procura, non potendo essere automaticamente ridotto al limite oggi previsto per la decisione di merito.

La Corte evidenzia, inoltre, come il rito abbreviato continui a presentare significativi vantaggi per il convenuto: evita l’accertamento definitivo della responsabilità, esclude il giudizio di appello e consente di prevenire gli effetti ulteriori che possono derivare da una sentenza di condanna, anche sul piano disciplinare e dirigenziale.

La pronuncia costituisce il primo importante chiarimento sul rapporto tra la riforma Foti e il rito abbreviato. Il messaggio è chiaro: il legislatore ha modificato il regime della condanna nel giudizio ordinario, ma non ha inciso sull’equilibrio dell’istituto deflattivo previsto dall’art. 130 c.g.c.

Per le Procure regionali la decisione consolida la praticabilità del rito abbreviato secondo i parametri tradizionali; per amministrazioni e dipendenti pubblici conferma che la convenienza economica della definizione anticipata dovrà essere valutata non soltanto con riguardo all’importo da versare, ma anche ai rilevanti benefici processuali e ordinamentali che essa continua ad assicurare.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista

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