Dopo la Cassazione a Sezioni Unite 12225/26 sulla natura tributaria del Canone e la Cassazione 11479/26 sulla soggettività passiva degli operatori dei servizi di telecomunicazione (entrambe commentate su questo sito) anche il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la 4614/2026 dà il suo contributo alla complessa gestione del CUP. Una sentenza sicuramente favorevole ai Comuni per almeno tre ragioni.
Il Canone spetta ai Comuni anche per impianti pubblicitari installati su strade e/o aree demaniali non di proprietà comunale
Il caso è quello degli impianti installati su strade provinciali. La questione è controversa da tempo (e, per inciso, il sottoscritto ritiene che vedremo assai probabilmente in futuro sentenze in senso opposto a questa, almeno sotto questo profilo …), ma il Consiglio di Stato questa volta la risolve in senso favorevole al Comune proprio partendo dalle conclusioni della ormai celebre sentenza di Cassazione SSUU 12225/26. Facciamocelo spiegare direttamente dalla sentenza: “La questione è oggettivamente controversa, ma … a tal riguardo, è stato affermato che “Se è vero, infatti, che non vi è più una norma espressa che attribuisce la legittimazione attiva esclusiva per la tassa pubblicitaria al comune, è altrettanto vero che non si rinviene alcuna norma che, prendendo le distanze dal regime previgente, la attribuisca anche alla provincia”, ritenendo, quindi, che “il legislatore abbia inteso muoversi sul solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità sempre e solo ai comuni” (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, 11 luglio 2023, n. 2199)”.
Ma soprattutto, in merito alla doglianza del ricorrente per cui “l’illegittimità della riscossione del canone per impianti pubblicitari su aree non comunali evidenziando come, in tal caso, il Comune avrebbe violato il riparto di competenze tra enti” il Collegio risponde che “prescindendo, quindi, dal rapporto sinallagmatico di controprestazione che la patrimonialità del canone impone … il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria … ha in ogni caso natura tributaria, in quanto connotato, tra le altre cose, proprio dalla assenza di rapporto sinallagmatico tra la prestazione e la decurtazione che, in ogni caso, non indice, né modifica un rapporto di natura contrattuale”.
In breve: poiché il Cup è un tributo non rileva se vi sia un rapporto sinallagmatico tra chi concede lo spazio e chi percepisce il gettito.
La tariffa può essere modulata a valutazione del Comune
Il ricorrente lamentava la sproporzione tra i valori base della tariffa previste da legge e quelli che aveva previsto il Comune per impianti collocati in posizione particolarmente vantaggiosa in termini di visibilità. La scelta invece per Palazzo Spada è legittima: “la tariffa può, pur nel necessario riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario, essere differenziata in relazione alla tipologia di impianto ed alla zona”, con la precisazione che tale “differenziazione è del resto coerente alle esigenze del mercato che apprezzano diversamente un impianto illuminato da uno che non lo è come una zona frequentata da turisti da una zona che ne è priva”.
Definitivamente superata la teoria dell’invarianza del gettito come soglia massima in aumento della tariffa
Siamo qui al vero punto di svolta, alla ragione principale perché questa sentenza mi pare di rilievo fondamentale per i Comuni. E’ dal 2020, dall’entrata in vigore della Legge 160/19, che gli operatori del settore si interrogano sulla possibilità da parte dei Comuni di variare in aumento le tariffe del Canone. Questo perché il comma 817 dell’art. 1 della Legge 160 stabilisce il principio dell’invarianza di gettito per il Canone, per cui si è sviluppata un’interpretazione molto prudente secondo la quale il Comune poteva modificare le tariffe, ma nel limite massimo del gettito assicurato nell’anno di entrata in vigore della disposizione, con l’effetto abbastanza assurdo di impedire addirittura l’adeguamento della tariffa anche alla sola inflazione.
Vero è che con il comma 757 della Legge finanziaria 2025, la n. 207/24, il comma era stato parzialmente modificato legittimando l’interpretazione più favorevole ai Comuni, vale a dire la possibilità di aumentare le tariffe. Tuttavia la norma restava non chiara, pertanto continuavano ad esservi interpretazioni più restrittive da parte di alcuni giudici di merito, seppur limitate (occorre dare atto che il Consiglio di Stato si era già espresso in senso favorevole alla possibilità di aumento della tariffa da parte dei Comuni).
Con questa sentenza il Consiglio di Stato ribadisce però in maniera limpida e, ritengo, definitiva che “il citato comma 817 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che il principio di invarianza del gettito costituisce una clausola di salvaguardia per le entrate del Comune, che può modificare in aumento le tariffe… Il principio di invarianza del gettito non costituisce invece clausola di salvaguardia a favore del privato obbligato a pagare il canone”.