(di Michele M. Ippolito)
Non sussiste alcun diritto all’iscrizione anagrafica in un immobile occupato abusivamente, ma il Comune è comunque tenuto a prevedere meccanismi per l’iscrizione anagrafica sul territorio a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta. Sono i princìpi statuiti in un’ordinanza del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2026, focalizzata sul delicato equilibrio tra legalità immobiliare e diritti civili fondamentali.
L’ordinanza in commento affronta una questione controversa, che unisce aspetti di diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile: il bilanciamento di interessi pubblici e privati tra il divieto di conferire la residenza a chi occupa abusivamente immobili (ex art. 5 D.L. 47/2014, c.d. “Decreto Lupi”) e l’obbligo dello Stato di garantire l’iscrizione anagrafica quale presupposto per l’esercizio di diritti costituzionali dei cittadini. Il caso origina da una famiglia occupante abusivamente un immobile a cui un Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica nello stesso immobile.
Il Tribunale di Napoli ribadisce preliminarmente la natura di diritto soggettivo perfetto dell’iscrizione anagrafica. L’attività dell’Ufficiale d’Anagrafe è qualificata come vincolata, priva di margini di discrezionalità amministrativa: accertato il presupposto di fatto della dimora abituale, l’iscrizione costituisce un atto dovuto. Tale impostazione radica saldamente la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, confermando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sent. n. 449/2000).
Il cuore della controversia risiede nell’applicazione dell’art. 5 del D.L. 47/2014, il quale sancisce che chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza “in relazione all’immobile medesimo”. Il Giudice, tuttavia, opera un’importante distinzione tecnica: è legittimo il diniego di residenza presso l’indirizzo dell’immobile occupato per non sanare indirettamente l’illegalità dell’occupazione, ma la norma non può comportare la “morte civile” del soggetto. Impedire tout court l’iscrizione anagrafica significherebbe precludere diritti fondamentali quali la salute (assegnazione del medico di base), il voto e l’assistenza sociale.
In aderenza alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 633/2015, il Tribunale risolve il conflitto ricorrendo al criterio sussidiario del domicilio, analogamente a quanto previsto per i soggetti senza fissa dimora (ex art. 2, l. n. 1228/1954).
Sotto il profilo processuale, l’ordinanza chiarisce che nelle controversie anagrafiche il Sindaco agisce come Ufficiale di Governo (organo dello Stato). Nonostante l’eccezione del Comune, il Tribunale ritiene corretta l’evocazione in giudizio dell’ente in persona del Sindaco, in quanto titolare delle funzioni statali delegate ex art. 14 TUEL.
Nel merito l’ordinanza evidenzia come la mancata iscrizione anagrafica per un nucleo familiare con tre figli minori configuri un pregiudizio imminente e irreparabile. Il rischio di restare privi di assistenza pediatrica di prossimità durante la stagione influenzale o all’inizio dell’anno scolastico integra pienamente i requisiti per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di iscrivere il nucleo familiare nelle liste anagrafiche secondo il criterio dei senza fissa dimora, presumibilmente presso una via fittizia.
La decisione del Tribunale di Napoli è assolutamente condivisibile. Crea una soluzione tecnica che soddisfa il Decreto Lupi, poiché non riconosce diritti sull’immobile occupato e garantisce la Costituzione, restituendo ai minori e ai genitori la “visibilità giuridica” necessaria per accedere ai servizi essenziali.
In definitiva, la decisione si segnala per la capacità di superare un formalismo ostativo attraverso l’applicazione analogica di norme vigenti, impedendo che la lotta all’abusivismo si traduca nella lesione di diritti umani inviolabili.