(di Antonio Forte)

Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001, è integrato non solo dalla materiale alterazione dei sistemi di rilevamento, ma da qualsiasi modalità fraudolenta, inclusa la mancata timbratura dell’uscita non autorizzata, idonea a indurre in errore il datore di lavoro e rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale, ferma restando la necessaria verifica giudiziale sulla proporzionalità della sanzione espulsiva.

L’ordinanza numero 9517 del 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta il ricorso di un dipendente comunale licenziato senza preavviso a seguito dell’accertamento di assenze ingiustificate durante l’orario di servizio. La vicenda trae origine dalla constatazione dell’assenza del lavoratore dall’ufficio nonostante la timbratura del cartellino ne attestasse formalmente la presenza; tale circostanza era stata verificata attraverso ripetuti sopralluoghi e la raccolta di firme tra il personale presente in diversi momenti della giornata lavorativa. Il ricorrente ha contestato la decisione di merito lamentando sia l’insufficienza probatoria delle verifiche amministrative rispetto alla prova testimoniale favorevole, sia l’erronea sussunzione della condotta nella fattispecie di falsa attestazione della presenza. La Suprema Corte chiarisce che il concetto di modalità fraudolenta non richiede necessariamente un’attività materiale di manomissione o alterazione del sistema di rilevazione. Al contrario, rientra nella fattispecie tipizzata ogni comportamento oggettivamente idoneo a trarre in inganno l’amministrazione circa l’effettiva permanenza in servizio, inclusa la mancata registrazione delle uscite interruttive. In questa prospettiva, l’allontanamento dal posto di lavoro senza la dovuta timbratura integra una condotta fraudolenta poiché finalizzata a creare una falsa rappresentazione della realtà lavorativa. Sotto il profilo della validità delle prove, la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie spetta esclusivamente al giudice di merito, il cui convincimento è insindacabile in sede di legittimità se supportato da motivazione coerente. Infine, riguardo alla proporzionalità della sanzione, i giudici di legittimità confermano l’assenza di un automatismo espulsivo. Sebbene la norma preveda il licenziamento per tali condotte, il giudice deve sempre valutare la gravità del fatto in concreto, verificando se la violazione del dovere di lealtà sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra pubblica amministrazione e dipendente.
Il provvedimento consolida l’orientamento giurisprudenziale che equipara l’omessa timbratura dell’uscita alla manomissione del badge, eliminando ogni dubbio sulla rilevanza disciplinare degli allontanamenti “silenziosi”.
Appare quantomai opportuno, quindi, strutturare sistemi di verifica interna a carattere sistematico, che non si limitino al controllo informatico delle presenze, ma prevedano sopralluoghi verbali e report periodici.
Antonio Forte – Segretario comunale