«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi», disse Tancredi al suo Zione, il monumentale Gattopardo. Poche frasi della nostra letteratura sono altrettanto famose e citate, e usarla può risultare scontato. Ma non è colpa mia se la geniale frase calza a pennello anche a uno dei temi classici dei tributi locali: il canone ha natura patrimoniale o tributaria?
Chi come lo scrivente naviga nel mare tormentato dei tributi locali da più di vent’anni sa che il quesito ciclicamente ritorna, e alla fin fine la giurisprudenza, dopo anni di colti ed appassionati dibattiti, arriva alla medesima risposta. Era già successo in precedenza con la Tosap, che rimaneva un tributo anche nella sentenza della Corte costituzionale 64 del 2008. Quella sentenza per la verità aveva creato un problema sforzandosi, come ha fatto, a ritenere che invece il Cosap (identico alla Tosap ma con la sola differenza lessicale, C di canone anziché T di tassa, ma per il resto assolutamente nulla di diverso) avesse un’altra natura, di canone appunto … Con ovvii problemi in tema di giurisdizione.
Il legislatore del 2019 con la Legge 160 ha provato a fare ordine tra i tributi locali cosiddetti minori, accorpandoli. Ma già qui c’è qualcosa di illogico e soprattutto poco pratico, visto che la riforma chiama e tratta nello stesso modo due res assai diverse. Infatti una colpisce la mera pubblicità anche se installata, tanto per dirne una, su supporti privati; l’altra invece colpisce l’occupazione del suolo pubblico. Presupposti, basi imponibili, tariffe radicalmente differenti. Non solo, e qui c’è la perla della complicazione e confusione in un ossimoro: chiama canone unico due tributi (… perché diciamocelo, nessuno degli operatori del settore li ha mai considerati diversamente!)
Infatti il Canone unico patrimoniale sarà pure un canone se lo dice la legge, ma tutti i suoi elementi, nessuno escluso, ci costringono a qualificarlo invece come tributo. Non ha fonte contrattuale, finanzia servizi pubblici come il resto della fiscalità locale, colpisce anche le occupazioni o le pubblicità abusive, si accerta come un tributo, è sanzionato come un tributo.
A queste conclusioni è arrivata definitivamente anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 12225/26 che conclude in maniera perentoria: “Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria”.
Bene. Finalmente. Ora ci siamo.
Sì, ma ci siamo arrivati dopo anni di estenuanti dibattiti con Corti di giustizia tributarie, Tar, Tribunali civili veramente in ordine sparso sin dai primi giorni di applicazione della riforma: per un filone il Cup era un tributo, per un altro il Cup era un canone. Fino ad arrivare all’apoteosi della confusione con “un terzo orientamento, definito intermedio, reputa, infine, che si debba valutare caso per caso, in relazione al contenuto della pretesa, in ispecie nel rapporto tra il canone richiesto per la pubblicità e quello per la concessione di spazi ed aree (in tal senso, CGT2 Liguria, n. 799/2024)”.
E mica finisce qui … vedete un po’ voi che traguardi di tortuosità giuridica abbiamo raggiunto: “analoga valutazione investe la decisione della CGT2 Friuli-Venezia- Giulia n. 38/2024, su cui era controversa la pretesa per l’installazione di cartelli pubblicitari, che, nel prosieguo della motivazione, pare privilegiare per la concessione di spazi ed aree la giurisdizione del giudice ordinario, da cui l’affermata necessità di “riscontrare in concreto e caso per caso” se la controversia riguardi o meno un tributo”.
Ci rendiamo conto …?
Nemmeno le supercazzole sulle convergenze parallele di memorie congressual-democristiane erano giunte a tali livelli …