(di Antonio Forte)
Sussiste la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica qualora l’operatore inserisca nella relazione tecnica dati quantitativi, quali monte ore e livelli retributivi, idonei a rendere conoscibile il costo complessivo della manodopera. Tale violazione, precludendo la segretezza dell’offerta economica, comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 36/2023, poiché idonea a influenzare potenzialmente il giudizio tecnico della commissione.
La controversia in esame verte sulla legittimità dell’aggiudicazione di un servizio di raccolta rifiuti, con particolare riferimento al principio di separazione tra le componenti dell’offerta. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3361/2026 e in riforma della decisione di prime cure, ha analizzato il rigido divieto di inserimento di elementi economici all’interno della documentazione tecnica. La stazione appaltante aveva stabilito nella lex specialis una clausola espulsiva per l’ipotesi di violazione della segretezza economica, finalizzata a garantire l’imparzialità dei commissari durante la valutazione dei profili qualitativi. Nel caso di specie, un concorrente aveva inserito nella propria offerta tecnica indicazioni puntuali circa il monte ore complessivo, i livelli di inquadramento e i relativi costi orari. Tali dati non costituivano meri riferimenti organizzativi, ma rappresentavano elementi contabili certi, la cui sommatoria permetteva di ricostruire anticipatamente l’entità economica dell’offerta relativa alla manodopera, successivamente e di fatto coincidente con quanto dichiarato nella busta economica. Il Collegio ha ribadito che il principio di segretezza non tutela esclusivamente da una lesione effettiva, ma opera a salvaguardia anche del solo mero rischio di condizionamento. La presenza di dati economici nell’offerta tecnica determina una contaminazione che ha la capacità, anche solo potenziale, di orientare la preferenza della commissione, alterando la par condicio tra i partecipanti.
In merito la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato altresì come, in presenza di un divieto espresso nel disciplinare, la sanzione dell’esclusione sia da ritenersi un atto dovuto, non residuando in capo all’amministrazione margini di discrezionalità circa la gravità dell’infrazione. La decisione ha inoltre chiarito che la tutela della trasparenza e della segretezza prevale sulla conservazione dell’offerta qualora la conoscenza anticipata di elementi di prezzo possa pregiudicare l’autonomia del giudizio tecnico.
Il provvedimento ribadisce la centralità del principio di segretezza dell’offerta economica come baluardo della correttezza nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV.
Gli operatori economici, quindi, devono prestare massima attenzione nella redazione delle relazioni tecniche, omettendo qualsiasi riferimento tabellare o numerico che consenta, anche tramite semplici operazioni aritmetiche, di risalire al valore economico della proposta.
Antonio Forte – Segretario comunale