Recentissima Ordinanza del Tribunale di Aosta (04/05/2026) che ravvisa nella condotta dell’ULSS gli estremi del “comportamento antisindacale” e dunque una violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per avere omesso di far partecipare con pienezza delle facoltà al tavolo sindacale un’organizzazione sindacale non firmataria del CCNL. Per questo condanna parzialmente la stessa PA alla rifusione delle spese di lite, oltrechè a far cessare la condotta stessa. La condanna, va sottolineato, arriva nonostante il contegno particolarmente prudente tenuto dall’amministrazione stessa che, comunque, aveva invitato anche i non firmatari, però come meri uditori (ti invito ma non parli, ovvero vieni e stai in disparte, parafrasando il Michele di Ecce Bombo!).
La pronuncia interviene su un tema estremamente dibattuto e oggetto di plurimi interventi da parte dell’Aran ed è particolarmente interessante per i riflessi che può avere sul comportamento futuro delle pubbliche amministrazioni che, in questo momento, si trovano in una situazione di enorme imbarazzo, dovendo procedere alla convocazione delle organizzazioni sindacali per concludere la contrattazione integrativa e avviare il confronto sui molteplici temi cui la contrattazione nazionale rinvia. La conclusione del Giudice Aostano è radicalmente in contrasto con le conclusioni cui è giunta l’ARAN.
L’Agenzia, infatti, sollecitata a rispondere sul tema della partecipazione della CGIL alle relazioni negoziali (parere 36815 del 13 marzo 202631), a proposito dei recenti CCNL delle funzioni centrali e funzioni locali, aveva categoricamente escluso che le pubbliche amministrazioni potessero esercitare alcuna discrezionalità sulla questione, appellandosi all’inequivocabilità dell’art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, nella parte in cui prevede che “i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”
– con riferimento al personale dirigente, l’art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.[…]”
Sempre l’Aran nel parere 37180 del 14 Aprile 2026, ha addirittura ammonito le pubbliche amministrazioni in ordine al comportamento da tenere, ovvero ha rammentato che sussiste “l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e (ndr le pubbliche amministrazioni) non dispongono della facoltà di elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali che, nello specifico caso in questione, per la loro chiarezza si ribadisce non possano dare adito a dubbi.” Dunque pochi fronzoli, sembra dire Aran.
Immancabilmente, in un paese in cui le regole sindacali vengono utilizzate come arma da brandire per sbaragliare “la concorrenza”, le diverse organizzazioni sindacali, in maniera anche legittima, hanno sventolato il parere in parola per “ricordare” agli smemorati che chi non ha firmato il CCNL nazionale non ha diritto di proferire parola, a prescindere dal fatto che le relazioni siano o meno di carattere negoziale.
La questione sottoposta al vaglio del Giudice di Aosta, seppure ha ad oggetto un diverso CCNL, quello appunto del comparto sanità, invece giunge a conclusioni opposte, infatti obbliga l’ULSS resistente a disapplicare l’articolo 9 comma 3 del comparto sanità e per l’effetto a consentire la piena partecipazione anche delle oo.ss. non firmatarie del CCNL. Da dire che comunque la pronuncia fa riferimento ad un assetto contrattuale analogo a quello degli altri comparti e questo la rende ancora più interessante.
LE MOTIVAZIONI DELL’ORDINANZA
La parte motiva dell’ordinanza fa una ricostruzione degli istituti delle forme di partecipazione sindacale, quali informazione e confronto, per concludere che in relazione alle predette forme non si possono estendere le inibizioni applicate a proposito dei soggetti titolari delle prerogative in materia di contrattazione integrativa. Infatti, solo con particolare riguardo a quest’ultima è legittimo affermare che “l’individuazione dei soggetti ammessi ………… è rimessa al livello della contrattazione nazionale per effetto dell’art.43 d.lgs. n.165”, mentre al contrario “non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento del diritto di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del ccnl”. Strano che poi si estenda la censura di illegittimità del comportamento anche all’esclusione delle organizzazioni non firmatarie “dalla contrattazione decentrata”.
Il Giudice di Aosta, in premessa, rammenta che c’è una differenza ontologica e strutturale tra le forme di partecipazione negoziale e non negoziale e che gli ambiti delle materie oggetto di mera partecipazione sono sottratti alla contrattazione nazionale.
L’argomento è suggestivo ma si scontra in maniera evidente con la disposizione di cui si fa riferimento all’articolo 5 del D. Lgs. 165/2001 nella parte in cui stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”. Al contempo, anche l’articolo 40 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali”.
La domanda che si pone il Giudice è se l’elencazione dei soggetti legittimati a partecipare ai tavoli sindacali non rientri tra “le modalità” di esplicazione degli istituti della partecipazione ovvero nella disciplina delle relazioni sindacali. Per il Giudice la risposta è negativa, perché un conto è la disciplina di dettaglio della partecipazione, un conto è disciplinare chi sono i soggetti ammessi alle forme di relazione sindacale non negoziale.
È evidente che d’altronde, a questo punto, ci sarebbe da chiedersi quale può essere la fonte alternativa che può stabilire chi sono i soggetti legittimati. In presenza di un vuoto ordinamentale, può soccorrere l’articolo 43 del D. Lgs. 165/2001, ossia possono essere legittimati i soggetti titolari del potere di contrattare a livello nazionale?
La domanda impone una riflessione sistematica sul senso delle relazioni sindacali e sulla differenza ontologica tra forme di relazione sindacale negoziale e non negoziale.
Da rifuggire, a mio avviso, atteggiamenti intransigenti che finiscono per snaturare gli istituti di partecipazione. È evidente che il rafforzamento delle forme di relazioni sindacali non negoziali nasca da una restrizione degli ambiti di contrattazione, che è finalizzata a sua volta ad evitare uno stato di concertazione permanente che indebolisce e corrompe la capacità decisionale del datore di lavoro pubblico (spesso come è successo in passato, anche minandone la credibilità!). D’altronde, però, è evidente che quando si tratta di forme di relazione sindacale non volte a trovare un accordo, ma al più come succede nel confronto, ad accogliere il più possibile apporti conoscitivi, non si capisce quale senso possa avere rifiutarsi di ascoltare chi nei luoghi di lavoro rappresenta i lavoratori stessi e che può contribuire a trovare in ipotesi soluzioni migliori. Il rigore formale davvero si può trasformare nel diniego di instaurare una relazione di ascolto?
L’Ordinanza del Tribunale Aostano sicuramente offre argomenti a chi non la pensa in questo modo.
Una rondine non fa primavera si dice, così come è vero quanto sostiene Aran ovvero che gli effetti del giudizio non sono in grado di riflettersi ultra partes, così come è vero che occorre attendere il consolidarsi del principio. Rimane però altrettanto indubbio che la contrattazione collettiva nazionale, nell’attribuire il diritto di partecipazione ai tavoli sindacali di secondo livello solo a coloro che hanno firmato il contratto collettivo nazionale anziché a tutti coloro che vi hanno partecipato attivamente, finisce per mortificare gli spazi di agibilità e le prerogative sindacali.
È una materia magmatica, la pronuncia della Corte Costituzionale (156/2025), per quanto non sia direttamente applicabile al pubblico impiego, qualche principio cardine lo ha posto e certamente ha spostato il punto di equilibrio in materia di trattative sindacali verso il favor partecipationis.
Quale comportamento devono assumere le amministrazioni pubbliche?
In questo momento, nessuno vuole essere nei panni delle delegazioni trattanti di parte pubblica, che devono rispondere alle pretese da un lato delle organizzazioni sindacali che, fiutando l’opportunità di escludere una sigla sindacale concorrente, vedono davanti a se praterie sulle quali correre e dall’altro a chi non ha firmato il CCNL e ciononostante pretende la disapplicazione dei contratti collettivi.
Si segue Aran o si segue l’orientamento di parte della Giurisprudenza?
La risposta è tutt’altro che scontata e ogni scelta è potenzialmente foriera di conseguenze pregiudizievoli, perché la denuncia del comportamento antisindacale è dietro l’angolo sia che si scelga un orientamento estensivo sia che si scelga un atteggiamento più restrittivo. Cambia solo il soggetto denunciante.
Quello che è certo è che neppure proteggersi dietro forme Pilatesche (ti invito e non ti faccio parlare, ovvero come direbbe Nanni Moretti: si vede di più se non vengo o se vengo e sto in disparte?) serve a molto, qui siamo chiamati a fare una scelta e nel fare questa scelta dobbiamo assumere una posizione chiara. Succede, non dovrebbe succedere, ma succede.