(di Antonio Forte)
La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter, comma 2, del D.lgs. 165/2001, a seguito dell’intervenuta acquisizione degli esiti di un giudicato penale, non costituisce mero atto confermativo, ma impone la rinnovazione integrale della contestazione degli addebiti e il rispetto delle garanzie di difesa ex art. 55-bis, anche in presenza di un precedente giudicato civile sulla legittimità della sanzione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6991 del 24 marzo 2026, interviene sul tema del coordinamento tra procedimento disciplinare, processo penale e giudicato civile. La vicenda trae origine dal licenziamento di un agente di polizia locale per presunte irregolarità nell’annullamento di verbali stradali, sanzione inizialmente confermata dal giudice civile. Tuttavia, il successivo passaggio in giudicato di una sentenza penale di assoluzione (per non sussistenza dei fatti contestati) ha innescato l’istanza di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-ter del Testo Unico sul Pubblico Impiego. Il nodo centrale della questione risiede nelle modalità con cui l’amministrazione deve procedere una volta ricevuta l’istanza del dipendente entro il termine decadenziale di sei mesi. La Suprema Corte chiarisce che la riapertura non può risolversi in una presa d’atto formale o in una conferma acritica della sanzione precedentemente irrogata. Al contrario, l’ufficio competente ha l’obbligo di instaurare un nuovo sub-procedimento che deve necessariamente partire dalla rinnovazione della contestazione dell’addebito. Siffatto ultimo passaggio è da qualificarsi come essenziale per garantire al lavoratore l’esercizio pieno del diritto di difesa alla luce del nuovo materiale probatorio e degli accertamenti definitivi emersi in sede penale.
Ulteriore aspetto di particolare rilevanza riguarda il rapporto con il precedente giudicato civile. La Cassazione afferma che l’esistenza di una sentenza civile passata in giudicato sulla legittimità del licenziamento non preclude l’applicazione dell’istituto della riapertura disciplinare. La norma speciale contenuta nell’articolo 55-ter prevale sulla regola generale dell’immutabilità del giudicato civile, poiché la legge intende consentire un adeguamento della sanzione disciplinare agli esiti dell’accertamento penale irrevocabile, specialmente quando questo escluda la sussistenza stessa del fatto o la responsabilità del dipendente.
Per tali ragioni, l’amministrazione che omette di formulare una nuova contestazione e di concedere i termini a difesa previsti dall’articolo 55-bis compie una violazione procedimentale insanabile. La riapertura del procedimento deve infatti seguire lo schema tipico dell’iter disciplinare ordinario, ivi comprese l’audizione del dipendente e la valutazione delle memorie difensive in relazione alle risultanze del giudicato penale.
Antonio Forte – Segretario comunale