L’espletamento delle funzioni di ufficiale d’anagrafe e di stato civile da parte di personale inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti non configura l’esercizio di mansioni superiori, essendo tali attività compatibili con il profilo professionale di appartenenza e subordinate alla mera delega sindacale e formativa, trovando il relativo gravame di responsabilità ristoro unicamente nel trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, quale la possibile attribuzione delle specifiche responsabilità.
Così afferma la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 7241/2026. La controversia muove dalla pretesa di un dipendente, inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti, volto a ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori per l’esercizio continuativo delle funzioni di ufficiale di stato civile e anagrafe. Il Collegio, tuttavia, ribadisce un principio di diritto peraltro ormai consolidato, secondo cui la delega di funzioni prevista dall’ordinamento dello stato civile non impone necessariamente un inquadramento nell’Area degli Istruttori o dei Funzionari. La natura della funzione delegata, pur caratterizzata da una rilevante delicatezza e da una diretta incidenza sulla fede pubblica, non altera ex se la struttura gerarchica dei profili professionali definiti dal CCNL. Sotto il profilo del diritto amministrativo e del lavoro pubblico, l’articolo 52 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento. Nel caso di specie, le attività demografiche e di certificazione sono ritenute compatibili con le declaratorie professionali dell’area inferiore, a condizione che l’ente abbia provveduto al corretto percorso di abilitazione e formazione. La maggiore responsabilità assunta dal dipendente non può dunque determinare un automatico scivolamento verso una qualifica superiore, poiché mancano i requisiti di prevalenza e di alterità qualitativa rispetto alle competenze proprie degli Operatori Esperti. La decisione sottolinea come il regime delle responsabilità amministrative e civili derivanti dalla delega trovi la sua corretta allocazione nell’istituto dell’indennità per specifiche responsabilità. Tale istituto, di natura prettamente economica e accessoria, è volto proprio a remunerare compiti che, pur rientrando nel perimetro della categoria di appartenenza, comportano un onere decisionale o una precisione procedimentale superiore alla media. Ne consegue che, in assenza di una previsione espressa nella contrattazione decentrata integrativa e di un atto formale di conferimento dell’indennità, il dipendente non può vantare alcun diritto al trattamento economico superiore.