Il diritto del pubblico dipendente all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, avente natura fondamentale e irrinunciabile ai sensi dell’art. 36 Cost. e della Direttiva 2003/88/CE, non può essere negato automaticamente. La perdita del diritto alla monetizzazione si verifica esclusivamente qualora il datore di lavoro dimostri di aver posto il lavoratore, mediante invito formale e adeguata informativa sulle conseguenze decandenziali, in condizione di fruire dei riposi prima della cessazione del rapporto.

Anche la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2956/2026, interviene sulla questione di perdurante attualità per il pubblico impiego relativa al perimetro applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. La vicenda trae origine dal ricorso di due dipendenti della Polizia Penitenziaria, collocati in quiescenza per inidoneità fisica, ai quali l’amministrazione aveva negato il compenso sostitutivo per centinaia di giorni di congedo residui, eccependo la mancanza di istanze di fruizione rigettate o di formali provvedimenti di rinvio per ragioni di servizio. I giudici di Palazzo Spada, riformando la decisione di primo grado, chiariscono che il diritto alle ferie retribuite non è solo un precetto costituzionale ma un principio cardine del diritto sociale europeo, volto alla tutela della salute e della sicurezza del prestatore. L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma nazionale impone che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi operi solo quando la cessazione del rapporto sia riconducibile a una libera scelta del lavoratore che, potendo pianificare il riposo, vi abbia rinunciato. Al contrario, qualora la mancata fruizione derivi da cause indipendenti dalla volontà del dipendente, come la malattia o l’interruzione involontaria del rapporto, la monetizzazione diviene l’unico strumento per garantire l’effettività del diritto. Il punto di rottura rispetto al passato risiede nell’inversione dell’onere probatorio: non spetta al dipendente dimostrare l’impossibilità di godere delle ferie, bensì all’amministrazione provare di aver adempiuto ai propri doveri di vigilanza e indirizzo. Il datore di lavoro deve assicurarsi in modo trasparente e formale che il personale sia messo in condizione di fruire dei riposi, avvertendolo espressamente che, in caso di inerzia, il diritto andrà perduto. In assenza di tale prova, e a fronte di oggettive carenze d’organico che rendono difficoltosa la programmazione dei congedi, l’amministrazione non può trincerarsi dietro la mancanza di istanze formali. Il Consiglio di Stato recepisce così i più recenti arresti della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, consolidando un orientamento che protegge il lavoratore incolpevole e impone alla PA una gestione proattiva e diligente del personale, finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche piuttosto che al risparmio di spesa.