Nell’ambito delle progressioni verticali, l’Amministrazione può subordinare l’accesso all’area superiore al possesso di titoli di studio in materie specifiche previsti dai regolamenti interni. Tale facoltà rientra nel potere dell’ente di individuare profili professionali caratterizzati da percorsi accademici settoriali, rendendo legittima l’esclusione dei candidati in possesso di lauree in ambiti non coerenti con il fabbisogno professionale espresso nel bando.
È quanto sancisce la pronuncia n. 2620/2026 della Seconda Sezione del TAR Campania. La vicenda trae origine dall’esclusione di due dipendenti di un comune della provincia di Napoli da una procedura comparativa per la copertura di un posto di funzionario amministrativo a elevata qualificazione. I ricorrenti, pur essendo in servizio da oltre dieci anni e in possesso di titoli accademici rilevanti, sono stati esclusi poiché le loro lauree, rispettivamente in Ingegneria della sicurezza e in Scienze e Tecnologie Agrarie, non risultavano conformi a quelle specificamente richieste dal Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, che per l’accesso all’area in questione limita il novero ai titoli in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della questione non risiedeva nel possesso di un titolo di laurea generico, ma nella pertinenza disciplinare dello stesso rispetto alla figura professionale messa a concorso. I giudici hanno chiarito che l’art. 2 dell’avviso pubblico, richiamando l’allegato C del regolamento interno dell’ente, imponeva un requisito culturale qualitativo e non solo quantitativo. La previsione contrattuale non neutralizza il potere discrezionale dell’amministrazione di restringere l’accesso a determinati settori della PA ai soli soggetti muniti di competenze accademiche specifiche, coerenti con le funzioni da svolgere. In assenza di un’impugnazione diretta del regolamento o di una specifica contestazione sulla mancata applicazione della deroga, la decisione dell’ente di attenersi ai titoli specialistici deve ritenersi pienamente legittima e insindacabile, confermando che l’anzianità di servizio non può operare come sanatoria automatica rispetto a un deficit di competenza disciplinare certificata dal titolo di studio richiesto.