Considerazioni a margine delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2908 e 2909 del 12 Aprile 2026 Giustizia Amministrativa – Condizioni e limiti del divieto di monetizzazione delle ferie non godute
IL CASUS BELLI
IL 12 Aprile 2026 il Consiglio di Stato, con due sentenze gemelle, ritorna sul tema della monetizzazione delle ferie, proiettando una nuova puntata della stagione infinita su una questione, per la quale si rinnova il contrasto tra Giudice Amministrativo e Giudice Civile in ordine al concreto atteggiarsi dell’istituto. Le sentenze segnano, infatti, almeno nelle conclusioni una distanza netta rispetto alla posizione precedentemente assunta dalla Corte di Cassazione. Si tratta, invero, di due sentenze che non segnano particolari novità sul piano dell’enunciazione dei principi di diritto, ma a destare interesse è più il casus belli, atteso che appare evidente come in queste vicende la soluzione si debba ricercare attraverso un approccio case by case, che sottoponga ad un vaglio scrupoloso gli elementi del caso di specie, per poi tracciarne regole di condotta generali che possono valere per tutti i datori di lavoro specie per quelli privati.
Un punto di equilibrio non semplice, appunto, perché muove attorno ad alcuni punti nodali relativi al grado di consistenza della prova da fornire in giudizio: in primo luogo se spetti al datore di lavoro il compito di dimostrare di avere messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie ovvero se sia sufficiente dimostrare di non aver posto divieti alla sua fruizione; in secondo luogo se sia sufficiente dimostrare che non vi sono esigenze di servizio tali da determinare l’impossibilità o la difficoltà di fruizione delle ferie ovvero se si debba arrivare a dimostrare, come da ultimo ha detto la Corte di Cassazione (forse con una posizione eccessivamente formalista), che il datore di lavoro sia onerato della prova di aver comunicato formalmente al lavoratore che in assenza di fruizione delle ferie entro un determinato periodo le stesse sarebbero andate perdute. Come si intuisce, il crinale è estremamente sottile e la linea di confine nei casi pratici risulta essere tutt’altro che di immediata evidenza.
Basta prendere in considerazione le due fattispecie dalle quali prendono le mosse le due sentenze citate (2908 e 2909 del 12 Aprile 2026 emesse dalla Seconda Sezione). Si tratta di due ricorsi promossi da due militari della Guardia di Finanza che nell’ultimo periodo della propria vita lavorativa non hanno potuto godere delle ferie per cause di forza maggiore, in quanto uno dei due militari è stato sospeso dal servizio anteriormente allo spirare del termine naturale di conclusione del rapporto di lavoro e l’altro è stato collocato in aspettativa per infermità. Nel secondo dei due casi, ad onor del vero, il comportamento del militare sembra essere aggravato dal fatto che questi ha rifiutato la conversione dell’aspettativa in fruizione delle ferie e che l’amministrazione aveva invitato formalmente il dipendente a presentare un piano ferie.
I due casi sono particolarmente interessanti, perché le difese dei due appellanti si concentrano ovviamente sul tema della non imputabilità ai propri assistiti delle cause che hanno determinato l’impossibilità di fruire delle ferie e quindi si verserebbe nelle ipotesi tipiche nelle quali parte della Giurisprudenza, soprattutto in sede di giurisdizione ordinaria (ex multis: Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 21 luglio 2025 n. 20444), ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro non programmata né programmabile. Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, non è stato del medesimo avviso, anzi afferma in premessa che “Per ragioni di tutela effettiva della salute psico-fisica del lavoratore, nonché di contenimento della spesa pubblica, dunque, la regola generale è che le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta «quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024 e giurisprudenza ivi citata).”, per concludere che “il diritto alle ferie annuali retribuite «non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie» , mentre se «il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto».
Aggiunge ancora il Consiglio di Stato, in conclusione, che non vi è nessun ostacolo “in linea di principio, a una normativa nazionale che, nel disciplinare l’esercizio del diritto alle ferie annuali, ne preveda la perdita se non esercitato entro un periodo di riferimento e nemmeno vieta una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie non goduti non potranno più essere sostituiti da un’indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce .”
Apparentemente, invero, le posizioni dei Giudici di Palazzo Spada e degli Ermellini non sono neppure così distanti, sono piccoli elementi di dettaglio ma, come asserisce qualcuno, il diavolo si nasconde proprio nei dettagli, in quel piccolo inciso che finisce per determinare conclusioni diametralmente opposte: “allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce”.
Il punto su cui emerge più nettamente il contrasto è proprio la considerazione che in caso di licenziamento disciplinare, o anche di mancato esercizio dell’opzione per le ferie in luogo dell’aspettativa concessa, viene meno la condizione di non imputabilità al dipendente della causa di cessazione e quindi di riflesso dell’impossibilità di fruire delle ferie che è una conseguenza. Infatti, afferma il Consiglio di Stato in un caso (quello della sentenza n. 2909) che “È legittimo il diniego di monetizzazione delle ferie allorquando il mancato godimento sia riconducibile all’inflizione di sanzioni disciplinari, quali la sospensione dall’impiego e poi la perdita del grado per rimozione, siccome dipendenti dalla condotta del lavoratore ed a lui imputabile.”, mentre nell’altro (quello della sentenza n. 2908) che “È legittimo il diniego di monetizzazione delle ferie allorquando il mancato godimento sia riconducibile alla scelta dell’interessato che, prossimo al collocamento in aspettativa per infermità, non abbia richiesto di convertire (e quindi fruire) i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria di convalescenza.” Le conclusioni del Consiglio di Stato sorprendono soprattutto con particolare riguardo alla sentenza n. 2909, atteso che la conclusione sembra non tenere pienamente conto neppure delle conclusioni cui era arrivata la lettura costituzionalmente orientata del Giudice delle Leggi (sentenza n. 95/2012) che invece esclude “dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.” Ed invero, anche nel caso gemello, non vi è l’emergere di una vera e propria volontà contraria del lavoratore, atteso che l’amministrazione sembrerebbe quasi pretendere dal lavoratore un comportamento, quello di optare per la fruizione delle ferie invece di fruire dell’aspettativa, che rientrerebbe invece nella piena sfera di disponibilità dell’interessato, in quanto l’istituto è posto a tutela del dipendente che fruendo delle ferie può evitare il superamento del periodo massimo consentito di aspettativa.
Le due sentenze ci offrono l’occasione, al di la delle peculiarità dei due casi, di fare il punto della situazione e di snidare dalla fattispecie di cui al caso concreto alcune utili regole applicative. Le due sentenze fanno riferimento ad un assetto ordinamentale parzialmente differente da quello di cui normalmente ci occupiamo, quello degli enti locali, quindi concentreremo la nostra attenzione su alcuni aspetti che invece ci sono più utili e che sono comuni alla realtà di tutte le pubbliche amministrazioni. Analizzeremo in conclusione alcune questioni che non sono neppure mobilitate la sentenza, ma approfittiamo della contiguità del tema per fare alcune considerazioni di carattere pratico su un tema fin troppo ricorrente nella vita amministrativa.
IL QUADRO NORMATIVO IN ESTREMA SINTESI
L’articolo 10 del DL 66/2003, recante il recepimento delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, al comma 2 stabilisce che “Il predetto periodo minimo di …….(ndr ferie) non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute”. La norma si pone quale naturale corollario delll’art. 36. co.3, della nostra Costituzione il quale stabilisce “che Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Dunque, il diritto alle ferie è un diritto non negoziabile, ma la monetizzazione delle ferie non è, o almeno non era, esplicitamente vietata.
Sul punto ha inciso fortemente l’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha previsto che «le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu’ favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilita’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. ».
Disposizione quella appena rammentata estremamente tranciante che ha reso necessarie numerose precisazioni tanto della Funzione Pubblica quanto della giurisprudenza volte a mitigarne gli effetti, sulla scorta della considerazione che la ratio della norma era di evitare la monetizzazione indiscriminata delle ferie.
La Corte Costituzionale, in particolare, rigettando la questione di costituzionalità sollevata rispetto alla disposizione in parola, ha arricchito la portata della disposizione stessa attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, sancendo il principio secondo cui “va riconosciuto comunque al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di monetizzare le ferie.”
Il punctum dolens diventa, rispetto a quest’assetto normativo, quando si può dire che vi sia una causa non imputabile al lavoratore, come determinare le condizioni per dimostrare la non imputazione della causa di mancato godimento delle ferie. Onus probandi incumbit ei qui dicit.
Tuttavia questo sposta solo il tema di dibattito, perché se è scontato che il principio di prova debba essere offerto dal lavoratore, il punto diventa l’estensione del contenuto da provare. Infatti, in origine era posto a carico del lavoratore che agiva in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute un duplice onere probatorio: in primo luogo, la prova circa l’avvenuta prestazione dell’attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie; in secondo luogo, la prova che il mancato godimento delle ferie fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore (Cass, 30 luglio 2018, n. 20091; Cass. N. 4855/2015).
Successivamente anche sotto la spinta della Corte di Giustizia, si registra un cambiamento e il giudice di legittimità arriva ad affermare che poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è quest’ultimo che ha l’onere di provare, ex art. 2697 c.c., c. 2, l’effettivo godimento ovvero l’invito, disatteso, a godere delle ferie.
Con la sentenza 21781/2022, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio: “è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie annuali retribuite e, conseguentemente, la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
(i) di avere formalmente invitato il lavoratore a godere delle ferie;
(ii) di averlo nel contempo avvisato ― in modo accurato ed in tempo utile ― del fatto che, in caso di mancata fruizione, le ferie verrebbero perse al termine del periodo di riferimento.”
Il Consiglio di Stato, invece, nelle due sentenze gemelle, affronta il tema con un approccio, ad avviso dello scrivente, almeno sul punto, con una visione più sostanzialistica: ovvero non menziona l’obbligo di stretto rigore formale del datore di lavoro di intimare ai propri dipendenti la necessità di fruire delle ferie, né di averlo formalmente avvisato delle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, bensì solo che sia provato il livello di consapevolezza del lavoratore, il quale debba avere piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate. Quest’approccio permette senz’altro di avere un argomento in più, tanto più quando i soggetti richiedenti la monetizzazione delle ferie sono coloro che hanno una responsabilità in materia di gestione del personale ad essi assegnato e un potere organizzativo di regolare la distribuzione delle ferie assegnate alla propria area.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO: RILEVANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL LAVORATORE
Le sentenze del Consiglio di Stato del 12 Aprile, per arrivare alle conclusioni di cui si è detto in premessa, fanno leva sull’elemento della consapevolezza del lavoratore ovvero sulla considerazione che il lavoratore, ….. abbia piena cognizione delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie.
La predetta consapevolezza, ad avviso dello scrivente, può si derivare da un’informativa dell’ente in proposito, un’informativa, per esempio, del Segretario Generale che, in ragione dei propri poteri di coordinamento dei Dirigenti a lui assegnati, rammenti l’obbligo da parte di ciascun responsabile di adottare un piano ferie, ma più in generale può derivare da una conoscenza generale degli obblighi che deve ritenersi presupposta in capo ai Dirigenti e facenti funzione (si Allega qui di seguito una nota tipo).
La fruizione delle ferie, posta in questo modo, dipende da una programmazione dell’utilizzo delle risorse assegnate ad un’Area ed è incontestabile che l’utilizzo equilibrato delle risorse assegnate implichi anche una programmazione dell’avvicendamento dei periodi di riposo, essendo questo un obbligo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
Quest’obbligo è stato ulteriormente rafforzato dalla nuova disciplina contrattuale che impone non solo la programmazione (l’obbligo di pianificazione era già presente nella precedenti versioni del CCNL enti locali), con l’aggiunta dell’obbligo di monitoraggio e dell’invito formale alla fruizione delle ferie da parte degli enti, che si muove proprio lungo la traccia dell’orientamento più formale della Corte di Cassazione.
La normativa contrattuale (CCNL del 23/02/2026 2026), infatti, all’articolo 28 comma 10 reca testualmente: “L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. L’ente monitora nel corso dell’anno l’effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verifichino i casi di cui ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.”
Dunque, la regola di condotta è presto data: nel caso degli enti locali è particolarmente urgente, anche in termini prudenziali per evitare di dover affilare le armi in sede contenziosa, dare piena applicazione al dispositivo contrattuale, dando così piena prova di aver assolto all’obbligo di programmazione delle ferie, senza l’adempimento del quale la difesa diventa sempre più difficile.
IL PARTICOLARE ATTEGGIARSI DELLA DISCIPLINA E DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLE FERIE DEI DIRIGENTI
Alla luce di quanto si è sin qui detto, l’ipotesi in cui la monetizzazione delle ferie sia richiesta e agita dai Dirigenti presenta delle caratteristiche del tutto peculiari.
Innanzitutto sul piano probatorio, perché come detto in capo ai Dirigenti quella “piena cognizione delle conseguenze”, di cui abbiamo detto sopra, dovrebbe ritenersi presunta, a meno che al Dirigente le ferie non siano state esplicitamente negate.
Altrettanto si può dire sul piano sostanziale, visto che al Dirigente compete un potere organizzativo che implica anche il potere di organizzare la fruizione delle ferie. A tale riguardo, si ritiene utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Lav.n.11786/2005; Cons. Stato n.560/2007; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. 16/06/2009, n. 13953; Tribunale Firenze Sez. lavoro, 26/09/2017 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent. 10/10/2017, n. 23697), il diritto al compenso sostitutivo non spetta al dirigente tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro. Nel caso degli enti locali, è riscontrabile qualche precedente in cui a proposito di Dirigenti il principio di non spettanza della monetizzazione è stato affermato, proprio a partire dal principio in parola (cfr. Cass. 24.11.2017 n. 28082, con richiamo a Cass. 14.3.2016 n. 4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass. 7.6.2005 n. 11786; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n. 9146 e Cass. 26.1.2017 n. 2000, da ultimo Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, Pres. Cristofano, Rel. Agostinacchio, sent. 27.9.2023, n. 3334). In particolare, in questi casi (cfr Corte di Appello di Napoli cit,) si afferma il principio secondo cui “Il personale di ruolo dirigenziale degli Enti Locali non ha l’obbligo di richiedere ad alcun organo, né dirigenziale, né tantomeno politico, l’autorizzazione alla fruizione delle ferie, potendole liberamente determinare, con un solo limite, derivante dalla responsabilità per la Direzione assegnata: quello delle esigenze di servizio, che devono consistere in “eccezionali ed obiettive necessità aziendali o personali ostative”.
La Giurisprudenza, invero, ha poi, soprattutto negli ultimi anni, fatto parziale retromarcia sul punto e ha confermato che anche per il dirigente il “potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”. (Cass n. 18140/2022).
L’Aran, invece, rispetto alla questione mantiene un atteggiamento più rigido e più aderente allo spirito di una visione sistemica, ossia si considera che il Dirigente è il soggetto che, nella sua duplice veste di lavoratore e rappresentante del datore di lavoro, ha un particolare onere motivazionale nella materia di cui si discute. Infatti, dice ARAN che “la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite può essere riconosciuta esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma nei limiti previsti dalla normativa vigente, e peraltro dovrebbe rappresentare una eccezione atteso che il dirigente, che ha il dovere di fruire delle ferie maturate, dovrà dimostrare che il mancato godimento delle ferie maturate non sia a lui imputabile.”
Ed ancora sempre la medesima Agenzia nel recentissimo parere del 7 aprile 2026, n. 37114 afferma che “Per ottenere il pagamento, il dirigente deve dimostrare che il mancato godimento non sia a lui imputabile. Non è sufficiente l’inerzia: occorre provare che le ferie non siano state fruite per cause di forza maggiore o necessità organizzative eccezionali e documentate che hanno reso impossibile l’astensione dal lavoro. In assenza di tale prova, prevale il divieto assoluto di monetizzazione.”
LA DISCIPLINA DEL CCNL E LE FERIE NON FRUITE NEL PERIODO INDICATO DAL CONTRATTO
L’articolo 28 al comma 9 stabilisce che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.”
Il medesimo articolo ai commi successivi, dopo aver rafforzato l’onere di programmazione delle ferie cui si è sopra fatto cenno, stabilisce, a proposito della possibilità di rinviare le ferie oltre l’anno di maturazione quanto segue: “14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione.”
Queste due disposizioni sono particolarmente rilevanti e replicano il contenuto di disposizioni di tenore analogo contenute nei contratti precedenti, ma comportano l’onere di chiedersi quale sia la sorte delle ferie non fruite entro l’anno e non rinviate.
Sul punto, va posta la massima attenzione a un passaggio delle sentenze gemelle che sono state commentate in premessa, ovvero che “la Corte ha comunque ricordato che la direttiva non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, nel disciplinare l’esercizio del diritto alle ferie annuali, ne preveda la perdita se non esercitato entro un periodo di riferimento e nemmeno vieta una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie non goduti non potranno più essere sostituiti da un’indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.”
Dunuque, vi è un obbligo di fruizione delle ferie entro periodi predeterminati e non vi è, secondo questo principio, un diritto indiscriminato a conservare le ferie, almeno non nei casi in cui il dipendente era stato messo nelle condizioni comunque di fruirne (ndr, per esempio attraverso l’invito alla fruizione).
A tal proposito, come rammentato, nell’orientamento interpretativo ARAN (orientamento CIRU70 e ID: 31645), seppure in maniera molto sofferta, si arriva a parlare anche di “azzeramento” delle ferie nelle ipotesi in cui l’ente possa dimostrare di aver fatto quanto era nelle sue possibilità ovvero: 1) aver pianificato; 2) avere avvisato il lavoratore reticente.
CONCLUSIONI
In materia di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, il vero problema non è più affermare il principio, ormai acquisito, secondo cui l’indennità sostitutiva spetta quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore. Il problema è capire, in concreto, quando questa non imputabilità ricorra davvero. Ed è proprio su questo punto che continuano a divergere Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e ARAN, offrendo letture solo apparentemente vicine ma, nei casi pratici, capaci di condurre a esiti opposti.
Il dato che emerge con maggiore forza è allora un altro: in un contesto ancora segnato da incertezza interpretativa, la vera linea di difesa per le amministrazioni non può che essere una gestione rigorosa delle ferie, fatta di programmazione e monitoraggio. Perché, in assenza di un equilibrio giurisprudenziale stabile, sarà sempre la qualità dell’organizzazione interna a fare la differenza, prima ancora della qualità degli argomenti spesi in giudizio.
Il punto di equilibrio perduto, dunque, non si ritroverà né nel formalismo assoluto né in un sostanzialismo privo di regole, ma nella capacità di distinguere con chiarezza tra ferie non godute per scelta del lavoratore e ferie non fruite per cause che il lavoratore non ha potuto governare. Fino a quando questo confine resterà incerto, la materia continuerà a produrre contenzioso, oscillazioni interpretative e, soprattutto, cattiva amministrazione.
SI allega una nota/Informativa del Segretario Generale reperibile al seguente link
https://docs.google.com/document/d/16qPTZlhw3IaOyKEd19aSfUnxK3E_41c6/edit?usp=drive_link&ouid=113991122341376423415&rtpof=true&sd=true