È illegittima la clausola di un bando di concorso pubblico che preveda l’esclusione automatica del candidato per mancata presentazione alla prova orale, anche se dovuta a causa di forza maggiore documentata. Tale previsione viola i principi di uguaglianza sostanziale, di tutela della salute e di buon andamento, atteso che, diversamente dalla prova scritta, l’esame orale non richiede la simultaneità di svolgimento tra tutti i partecipanti, rendendo il differimento tecnico-giuridicamente possibile senza alterare la par condicio.
La sentenza n. 3388 del 2026 della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio affronta il tema del contemperamento tra le esigenze di celerità delle procedure concorsuali e la tutela delle situazioni soggettive imprevedibili che colpiscono i candidati. Il caso trae origine dall’impugnazione di una nota con cui l’amministrazione rigettava l’istanza di differimento di una prova orale presentata da una candidata impossibilitata a presenziare a causa di gravi motivi di salute, culminati in interventi chirurgici d’urgenza, tutti documentati. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla necessità di rispettare il cronoprogramma istituzionale e sulla presenza di una specifica clausola del bando, l’articolo 7 comma 8, che sanciva l’esclusione per assenza anche se derivante da forza maggiore.
Il Collegio, nel definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso focalizzandosi sull’irragionevolezza della clausola di bando. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nella distinzione ontologica tra prova scritta e prova orale sotto il profilo del principio di simultaneità. Mentre per lo scritto la contestualità è presidio indefettibile della trasparenza e della parità di trattamento, poiché evita la conoscenza anticipata delle tracce, per l’orale lo svolgimento frazionato in più sessioni e giorni rappresenta la modalità fisiologica della procedura. Di conseguenza, un breve differimento per un candidato colpito da un impedimento oggettivo e non diversamente superabile non scalfisce l’imparzialità dell’azione amministrativa, ma anzi garantisce l’espansione di diritti costituzionalmente protetti come il diritto alla salute e il diritto al lavoro.
I giudici rilevano inoltre una profonda contraddizione interna al bando stesso: la previsione di tutele specifiche per candidate in stato di gravidanza o allattamento, sebbene lodevole, evidenzia l’irragionevolezza del negare analoghe tutele a chi si trovi in altre condizioni di documentata impossibilità fisica. La pretesa esigenza di celerità della Pubblica Amministrazione, infine, è stata giudicata recessiva rispetto all’interesse del privato, specialmente in un contesto dove la procedura risultava ancora in corso al momento del ricorso.
Il TAR conclude quindi che il principio del nemo tenetur ad impossibilia deve trovare ovvia applicazione anche nel diritto amministrativo concorsuale, imponendo all’amministrazione di valutare con ragionevolezza le istanze di rinvio per cause di forza maggiore.
Con la sentenza è stato annullato sia il provvedimento di rigetto dell’istanza del candidato, sia la clausola escludente del bando che comprimeva in modo assoluto e sproporzionato la sfera giuridica dei partecipanti.