Il termine di prescrizione dell’azione erariale per il risarcimento del danno all’immagine decorre esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, presupposto indefettibile di procedibilità ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. La condotta concussiva del pubblico dipendente, accertata in sede penale e amplificata dal clamor fori mediatico, integra un pregiudizio risarcibile per l’amministrazione, quantificabile equitativamente anche in assenza di un’effettiva percezione del profitto illecito.

La recente sentenza n. 100/2026 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria offre un rigoroso compendio normativo in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, affrontando nodi cruciali quali la decorrenza della prescrizione e i criteri di quantificazione del pregiudizio. La vicenda trae origine da condotte concussive poste in essere da dipendenti di un’Azienda Sanitaria Provinciale i quali, abusando della propria funzione presso una commissione per l’invalidità civile, avevano preteso somme di denaro da un’utente prospettando la sospensione di prestazioni previdenziali. Il Collegio, tra l’altro, ha respinto l’eccezione di prescrizione, ribadendo che il dies a quo quinquennale non può coincidere con la mera diffusione mediatica della notizia di reato, bensì con il momento in cui la condanna penale diviene irrevocabile. Tale orientamento si fonda sulla natura della sentenza penale quale presupposto processuale della domanda risarcitoria per danno all’immagine; ne consegue che, non essendo l’azione esercitabile prima del giudicato, il termine prescrizionale rimane sospeso fino al perfezionamento di tale condizione legale.