La sentenza n. 66/2026 della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, offre un rilevante spunto di riflessione tecnico-giuridica sul principio della personalità della responsabilità amministrativa e sui limiti del dovere di vigilanza del superiore gerarchico, con particolare riguardo all’esonero da responsabilità dei dirigenti per l’operato dei sottoposti o delle società in house.
Il cuore della sentenza risiede nell’accoglimento dell’appello di una dirigente del Comune di Napoli che, in primo grado, la era stata condannata sulla base di una presunta “conoscenza specifica” della vicenda morosa, derivante dal suo ruolo di vertice del Servizio Demanio e Patrimonio. La Corte d’Appello chiarisce che il solo fatto di ricoprire una carica dirigenziale non trasforma automaticamente ogni inadempimento dell’ufficio in una responsabilità erariale del vertice. Anzi, la Corte specifica che per configurare la responsabilità è necessaria la colpa grave, che nel caso di specie è stata esclusa poiché non vi era prova che la dirigente fosse stata informata delle specifiche difficoltà tecniche (mancata notifica degli atti interruttivi) incontrate dalla società partecipata.
La sentenza evidenzia come un superiore non possa essere considerato responsabile se il sistema di monitoraggio e i flussi informativi previsti non segnalano l’anomalia. Nel caso di specie, il Comune di Napoli aveva affidato la gestione di oltre 75.000 unità immobiliari alla “Napoli Servizi S.p.a.”. La dirigente aveva il diritto di fare affidamento sul corretto operato della società in house per gli adempimenti tecnici, come le notifiche. La Corte ha stabilito che, data l’enorme mole di morosità da gestire (circa 74 milioni di euro), non si può esigere che il dirigente verifichi singolarmente ogni cartolina di ritorno delle migliaia di diffide inviate, a meno che non riceva una segnalazione specifica di criticità.
Un altro aspetto cruciale riguarda l’assoluzione di una dirigente scolastica, confermata anche in appello. La Procura contestava alla DS di non aver denunciato formalmente l’occupazione abusiva ai dirigenti comunali, limitandosi a segnalazioni agli assessorati. La Corte ha confermato che il Dirigente Scolastico non ha poteri coercitivi per lo sgombero di alloggi occupati abusivamente, compito che spetta esclusivamente all’ente proprietario, cioè il Comune. Poiché il Comune era già a conoscenza dell’occupazione, l’eventuale ulteriore denuncia della DS non avrebbe evitato il danno (la prescrizione dei crediti), interrompendo così il nesso di causalità tra la condotta della preside e l’evento dannoso.
La sentenza 66/2026 sottolinea che la responsabilità amministrativa rimane personale e legata alla condotta specifica. Un superiore, dunque, non risponde “oggettivamente” di un danno causato per il solo ruolo rivestito, ma può invocare l’esimente dell’affidamento se ha predisposto o si avvale di una struttura (interna o esterna come le società in house) deputata a compiti tecnici specifici. Inoltre, non può essere sanzionato per omessa vigilanza se la mole di lavoro rende umanamente e professionalmente impossibile il controllo analitico su ogni singolo atto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei suoi sottoposti.