Un sindaco ha posto un quesito alla sezione regionale della Corte dei Conti riguardo alla possibilità di consentire l’utilizzo di un proprio dipendente da parte di un’altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004.
Quell’articolo, come è noto, reca: I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
La sezione adita, rispondendo al quesito, (Corte dei Conti Puglia 110 /2024/PAR) precisa che, com’è stato evidenziato sin dagli inizi anche dal Consiglio di Stato (Sezione prima, parere n. 2141/2005) la norma in esame è sorta per permettere ai dipendenti degli enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri enti locali di piccole dimensioni (ossia comuni con popolazione inferiore ad una certa soglia, attualmente pari a 25.000 abitanti) ovvero associati tra loro (per il tramite di consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, comunità montane o unioni di comuni).
E in tal senso afferma che tale meccanismo opera soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione.
Appare evidente che, a fronte della cristallina chiarezza della norma in oggetto, il quesito in esame non possa che risolversi nel senso del rispetto di quanto da essa previsto, senza possibilità di (non fondate e non possibili) interpretazioni estensive.