(di Antonio Forte)

Il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ha natura ordinatoria e sollecitatoria. Non sussiste alcun divieto per la stazione appaltante di articolare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in più fasi istruttorie o richieste chiarificatrici. Tale modulazione del contraddittorio, se sorretta da esigenze di approfondimento sulla congruità  e sostenibilità dell’offerta, garantisce il rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1 del medesimo codice e si conforma all’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6457 del 10 agosto 2026, si è pronunciata sul perimetro operativo della verifica delle offerte anormalmente basse nell’ambito del D.Lgs. n. 36/2023. La controversia trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di lavori indetto da un importante operatore dei trasporti su rotaia, dove il giudice di prime cure aveva annullato l’affidamento ritenendo che la stazione appaltante avesse illegittimamente dilatato i tempi dell’istruttoria. Secondo l’impostazione del TAR, la sequenza procedimentale dell’art. 110 del codice dei contratti pubblici imporrebbe un contraddittorio concentrato in una sola richiesta istruttoria ed un termine perentorio non superiore a quindici giorni, al fine di evitare derive dilatorie in nome del principio di tempestività.

Il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la decisione di primo grado, chiarendo i rapporti tra tempistiche procedurali, potere discrezionale dell’amministrazione e garanzie partecipative. In primo luogo, il Collegio osserva che l’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non qualifica il termine di quindici giorni come perentorio, né ad esso ricollega alcuna sanzione decadenziale o d’esclusione automatica. In assenza di una espressa comminatoria di perentorietà, la prescrizione temporale ha carattere puramente ordinatorio e sollecitatorio.

I giudici di Palazzo Spada sottolineano come la verifica di anomalia richieda valutazioni tecnico-discrezionali complesse. Qualora i primi giustificativi offerti dall’operatore non risolvano ogni dubbio sulla sostenibilità  economica delle lavorazioni, la stazione appaltante ha il potere, oltre che il dovere, di approfondire l’indagine richiedendo ulteriori integrazioni o disponendo audizioni dirette. Un’esegesi rigida che precludesse il rinnovo del dialogo istruttorio confliggerebbe radicalmente con l’art. 69, paragrafo 3, della Direttiva 2014/24/UE, il quale subordina la censura dell’offerta alla previa consultazione dell’offerente e alla dimostrazione della sua inattendibilità.

La sentenza ricostruisce il principio del risultato ex art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale canone non mira alla sola celerità  formale, ma persegue la massima tempestività  unita al conseguimento del miglior rapporto qualità -prezzo. La formalizzazione di limiti procedimentali inesistenti finirebbe per sacrificare la sostanza dell’affidamento a favore di un rigido formalismo, compromettendo la tutela della concorrenza e la stessa stabilità dell’azione amministrativa.

SENTENZA_6457_2026_CONSIGLIO DI STATO