(di Antonio Forte)
La proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così come confermata dalla disciplina dell’art. 120 del d.lgs, 36/2023, ha natura eccezionale, temporanea e autoritativa, ed è legittima soltanto se ancorata all’esigenza di garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione di una nuova gara ad evidenza pubblica già pendenza. Non integra una proroga contrattuale l’estensione del rapporto disposta in assenza di una procedura di gara formalmente indetta e in corso di svolgimento, né rilevano a tal fine i meri atti preparatori o endoprocedimentali della stazione appaltante.
Con la sentenza n. 06710/2026, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un importante player della somministrazione di lavoro, annullando i provvedimenti con cui il Ministero dell’interno aveva disposto una reiterata proroga tecnica di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro interinale presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. La vicenda trae origine dall’esaurimento della durata iniziale dell’affidamento e della successiva opzione di proroga ordinaria e del quinto d’obbligo previsti dagli atti di gara. Di fronte all’imminente scadenza, l’amministrazione ha disposto un’ulteriore proroga tecnica di nove mesi, imponendola all’aggiudicatario uscente. Il Consiglio di Stato ha chiarito la netta demarcazione tra la proroga contrattuale, legata alle opzioni specificamente pattuite e coperte dal valore stimato della gara, e la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 (così come confermata dalla disciplina dell’art. 120 del d.lgs, 36/2023). Quest’ultima è un istituto di stretta interpretazione ed estrema ratio, utilizzabile esclusivamente per il tempo strettamente necessario a completare una procedura di selezione del nuovo contraente già pendente. Il Collegio ha stabilito che la presenza di meri atti preliminari o della sola determina a contrarre non soddisfa il presupposto normativo, il quale esige che la gara ad evidenza pubblica sia stata effettivamente bandita e si trovi in fase di svolgimento. Qualora la stazione appaltante non abbia tempestivamente avviato il nuovo confronto concorrenziale, l’esigenza di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche non giustifica il reiterato ed unilaterale rinnovo del contratto uscente, dovendo l’amministrazione, se del caso, ricorrere a procedure “ponte” d’urgenza nel rispetto dei requisiti di legge. Sul piano processuale, la decisione della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 06710/2026 ha altresì respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale: l’esercizio della proroga tecnica non costituisce una mera vicenda esecutiva del contratto regolata su basi paritarie, ma si configura come espressione di un potere autoritativo della stazione appaltante che incide sulla sfera dell’operatore e sulla concorrenza, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo.
SENTENZA_6710_2026_CONSIGLIO DI STATO