(di Francesco Bertelli)

Servizi di ingegneria e architettura: per l’ANAC gli oneri previdenziali vanno sì considerati nel valore stimato dell’appalto ma NON nell’importo a base di gara.

Di seguito riporto un estratto del contenuto della relazione ANAC illustrativa del Bando n. 2, in punto di oneri previdenziali

<<Per quanto concerne l’importo a base di gara lo stesso è da considerarsi al netto oltre che dell’IVA anche degli oneri assistenziali e previdenzialial fine di scongiurare il rischio di avere offerte economiche da parte dei concorrenti su importi diversi stante la variabilità delle aliquote applicate dalle casse previdenziali per i diversi ordini professionali.

L’importo stimato dell’appalto rilevante ai fini dell’individuazione della soglia europea deve intendersi, invece, comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali in virtù di quanto previsto dall’articolo 14 , comma 4, del Codice, che si riferisce espressamente all’importo totale pagabile (comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara), al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

La richiamata disposizione di cui all’articolo 14, comma 4 – in conformità all’articolo 4 della Direttiva appalti – individua nell’IVA l’unica voce da escludere dal totale pagabile.

Siffatta interpretazione già precedentemente prevista dall’ANAC nella Nota illustrativa al precedente Bando tipo n. 3/2018 risulta di recente avallata anche dal parere del supporto giuridico del MIT n. 3027/2025.

Sul piano operativo, al fine di garantire la capienza del finanziamento, può ritenersi corretta la prassi seguita da diverse stazioni appaltanti di stimare l’importo complessivo, in via prudenziale, applicando l’aliquota previdenziale massima prevista per le categorie coinvolte (ad esempio: 5% per i geometri), salvo poi procedere al riallineamento nel QTE post-gara applicando l’aliquota effettiva riferibile all’aggiudicatario ( ad esempio: 4% per ingegneri e architetti).

È stata, tuttavia, segnalata ad opera delle stazioni appaltanti l’attuale impossibilità per i servizi di ingegneria ed architettura di inserire correttamente sulle PAD l’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del Codice, ricomprendendo anche gli oneri assistenziali e previdenziali che non rilevano ai fini dell’importo a base di gara. In particolare, stante l’assenza di apposite schede per i servizi di ingegneria e architettura, accumunati ai servizi comuni, la voce importo servizi consente di valorizzare l’IVA e gli oneri di sicurezza, ma non anche gli oneri assistenziali e previdenziali.

La questione è stata attenzionata dall’Autorità ed è in corso di validazione una soluzione che consentirà di valorizzare per i SIA gli oneri previdenziali ed assistenziali, non assimilabili per natura e funzione all’IVA, indicandoli nel valore stimato, secondo il riferito criterio prudenziale, nell’ambito delle ulteriori voci non soggette a ribasso, salvo poi procedere al successivo riallineamento da parte della stazione appaltante dell’importo post -gara nella relativa scheda di aggiudicazione.

Specifiche indicazioni saranno contenute nel Glossario attualmente in via di riformulazione.

Tuttavia, considerati i necessari tempi di approvazione ed implementazione delle modifiche in questione, si evidenzia che non può ritenersi corretta la prassi seguita da talune Stazioni Appaltanti di ricomprendere gli oneri assistenziali e previdenziali nel QET tra le somme a disposizione di cui punto n. 9, equiparandoli alla voce prevista “IVA ed altre imposte e tasse“, in quanto al di là della forzatura dovuta alla natura assistenziale e solidaristica di tali contributi, l’inserimento nell’ambito delle richiamate voci di cui al punto 9, comporta l’esclusione dal valore stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 14.

Si ritiene, al momento, preferibile la soluzione “ponte”, concordata in sede di Tavolo Tecnico ed adottata da talune stazioni appaltanti di riportare il valore degli oneri assistenziali e previdenziali nell’ambito dell’importo non assoggettato a ribasso, ossia nell’ambito del 65% dell’importo a base di gara, specificando espressamente che tali oneri dovranno essere rideterminati in sede di aggiudicazione – in base allo specifico regime applicabile all’aggiudicatario – al fine di valorizzare correttamente l’ importo contrattuale da riportare nella relativa scheda di aggiudicazione.

Si provvederà poi con apposito Comunicato a dare indicazioni specifiche in ordine alle nuove modalità individuate da ANAC non appena implementate.>>

COMMENTO

In sostanza, per l’ANAC, gli oneri previdenziali devono essere computati nel valore stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 14 comma 4 (ipotizzando prudenzialmente la percentuale più alta) mentre, al contrario, NON devono essere computati nell’importo a base di gara.

Riepilogando quindi gli oneri previdenziali:

– devono essere considerati nella stima del valore dell’appalto ai sensi dell’articolo 14 comma 4 e, pertanto, anche ai fini dell’individuazione della soglia;

– NON devono essere considerati nell’importo posto a base di gara (“al fine di scongiurare il rischio di avere offerte economiche da parte dei concorrenti su importi diversi stante la variabilità delle aliquote applicate dalle casse previdenziali per i diversi ordini professionali”; così motiva l’Autorità).

Francesco Bertelli