(di Antonio Forte)

La determinazione dei requisiti di professionalità ed esperienza per l’iscrizione negli elenchi di avvocati esterni adibiti al patrocinio degli enti pubblici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, che può legittimamente escludere dal computo degli incarichi analoghi le controversie incardinate innanzi al Giudice di Pace, attesa la peculiarità e la settorialità di tale contenzioso.

Con la sentenza n. 14242 del 10 agosto 2026, il TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del Regolamento per la costituzione dell’Elenco Avvocati di Agenzia delle Entrate – Riscossione (Disposizione n. 176/2025). La controversia verteva sull’art. 5, comma 1, lett. e) della lex specialis, che escludeva dal novero degli incarichi utili per comprovare l’esperienza richiesta nella Sezione A del nuovo elenco il patrocinio svolto dinanzi al Giudice di Pace. Il ricorrente lamentava la lesione dell’affidamento e l’irragionevolezza della scelta, evidenziando che l’assegnazione pregressa delle cause da parte dell’ente era avvenuta prevalentemente per contenziosi innanzi al Giudice di Pace, impedendogli così il raggiungimento dei nuovi requisiti selettivi.

Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’affidamento dei servizi legali nell’alveo dell’art. 13 e dell’art. 56 del D.Lgs. 36/2023. Sebbene la rappresentanza in giudizio costituisca un contratto escluso dall’applicazione diretta del codice dei contratti pubblici, l’azione amministrativa resta comunque vincolata ai principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità enunciati dall’art. 3 del medesimo codice. L’istituzione di una short list e la successiva selezione dei patrocinatori mediante interpello configurano una procedura c.d. “superalleggerita”. In tale ambito, la perimetrazione dei requisiti tecnici di partecipazione rimane espressione della discrezionalità dell’amministrazione, la quale è libera di fissare standard qualificativi commisurati all’evoluzione delle proprie esigenze difensive.

I giudici capitolini hanno ritenuto esente da vizi logici la scelta di ADER di valorizzare unicamente l’esperienza maturata presso le Corti di Giustizia Tributaria e la Corte di Cassazione. Tale limitazione trova giustificazione nella natura del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace e ritenuto privo del grado di complessità tecnica proprio del contenzioso tributario di merito e di legittimità. Il TAR ha altresì chiarito che l’introduzione di criteri selettivi più stringenti rispetto al passato non viola il legittimo affidamento né il principio di rotazione. La precedente regolamentazione possedeva una vigenza limitata e non vincolava le determinazioni future dell’ente. Inoltre, il rispetto del principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi passati, basato su criteri oggettivi e trasparenti, esclude qualsiasi responsabilità dell’amministrazione per il mancato raggiungimento della soglia esperienziale da parte del singolo professionista.

SENTENZA_14242_2026_TAR_LAZIO