(di Antonio Forte)

La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale spetta anche ai volontari che abbiano svolto il servizio civile nel periodo transitorio successivo all’istituzione del servizio civile universale, qualora il servizio sia stato prestato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017. Il servizio svolto dopo tale data deve qualificarsi come servizio civile universale, pur se effettuato secondo le modalità del preesistente servizio civile nazionale, attesa l’abrogazione della disciplina di quest’ultimo e la sopravvivenza delle sole modalità operative. Il successivo intervento normativo di cui al d.l. n. 25/2025 ha natura ricognitiva-interpretativa e conferma l’estensione della riserva.

La controversia trae origine dall’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico in cui l’amministrazione aveva negato a una candidata il beneficio della riserva dei posti del 15%, sul presupposto che la stessa avesse svolto il servizio civile nel regime transitorio. L’amministrazione sosteneva che il beneficio spettasse esclusivamente a chi avesse partecipato ai progetti avviati dopo i bandi del 2018, escludendo il servizio svolto in precedenza sotto le vecchie modalità.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigetta l’appello dell’amministrazione e delinea i confini della fase transitoria regolata dall’articolo 26 del d.lgs. n. 40/2017. I giudici chiariscono che l’entrata in vigore del decreto legislativo del 2017 ha formalmente abrogato la disciplina del vecchio servizio civile nazionale di cui al d.lgs. n. 77/2002. Di conseguenza, l’ultrattività concessa dalla norma riguarda unicamente le modalità operative e gestionali, ma non la natura giuridica dell’istituto. Ogni servizio prestato dopo l’introduzione della nuova normativa deve essere qualificato a tutti gli effetti come servizio civile universale. La differenziazione operata dall’amministrazione si traduce in una discriminazione priva di ragionevolezza tra soggetti che hanno svolto identiche attività, per le medesime finalità costituzionali di difesa della Patria. L’articolo 4 del d.l. n. 25/2025, che ha formalizzato l’inclusione del servizio civile nazionale nel testo dell’articolo 18 del d.lgs. n. 40/2017, non introduce un diritto nuovo, ma ha una valenza interpretativa e ricognitiva dei principi già desumibili dal sistema normativo e costituzionale.

SENTENZA_320_2026_CGARS

Antonio Forte – Segretario comunale