(di Antonio Forte)
Il potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di false dichiarazioni e produzione di documenti non veritieri si applica non solo agli operatori economici in sede di gara o di qualificazione, ma si estende alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle centrali di committenza che rendano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti di qualificazione strutturale, organizzativa e di personale, ovvero in merito alla conformità ai pareri di precontenzioso o all’impossibilità di svolgere gare d’ufficio.
La Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 141 del 20 giugno 2026, introduce significative modifiche all’articolo 4 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di Anac in materia di contratti pubblici. L’intervento normativo amplia lo spettro oggettivo e soggettivo delle condotte rilevanti ai fini sanzionatori. Per quanto concerne gli operatori economici, la lettera b) del comma 1 ricomprende espressamente tra le potenziali false dichiarazioni in gara anche quelle relative al versamento del contributo Anac e alla costituzione della garanzia provvisoria, che si affiancano ai tradizionali requisiti generali, speciali, all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia.
La vera novità strutturale risiede però nell’estensione del perimetro sanzionatorio alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. In forza della lettera c), acquisiscono rilevanza le false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso ex articolo 220 del Codice dei contratti pubblici. Di fondamentale impatto per il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti è la lettera f), che sanziona il rilascio di dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. Il regolamento tipizza alcune condotte elusive delle centrali di committenza, quali la fittizia presenza di un’organizzazione stabile in cui il personale continui a operare per l’amministrazione di provenienza, l’impiego effettivo del personale addetto in altre attività e le false attestazioni sui sistemi di formazione e aggiornamento. Infine, la lettera g) colpisce le false dichiarazioni delle amministrazioni volte a dimostrare l’impossibilità di svolgere la gara dopo la designazione d’ufficio da parte dell’Autorità.
Il provvedimento determina il passaggio da una verifica meramente formale a un controllo sostanziale ed effettuale dei requisiti organizzativi dichiarati dalle pubbliche amministrazioni, parificando la responsabilità del committente a quella dell’operatore economico sul piano della veridicità dei flussi informativi verso Anac.
Delibera n.210 del 25 maggio 2026
Antonio Forte – Segretario comunale