Nota a Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877
di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali
La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877 si innesta su una gara per la fornitura di sacchi con tag RFID per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’operatore secondo classificato aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che la lex specialis richiamasse un decreto ministeriale sui CAM ormai superato e, quindi, che la disciplina di gara fosse viziata in radice. Il punto decisivo è che il Consiglio di Stato non tratta il richiamo ai CAM come un dettaglio ornamentale, ma come un elemento che incide sulla formazione dell’offerta e sulla stessa competitività della gara
La Corte ribadisce che i CAM, ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023, devono essere trasfusi nella documentazione di gara e nel capitolato speciale, perché solo così l’operatore può valutare in modo consapevole costi, prestazioni e soluzioni tecniche. Nel caso concreto, il problema non era solo l’assenza del riferimento corretto, ma il fatto che il rinvio a una disciplina abrogata o superata poteva rendere incerto il quadro applicativo e quindi alterare la par condicio. Da qui la regola processuale: quando la mancanza o l’errore sui CAM impedisce un’offerta consapevole, il bando va impugnato subito, perché il vizio è immediatamente lesivo.
La sentenza è utile anche per un profilo più fine: non ogni difetto relativo ai CAM comporta automaticamente l’annullamento della gara. Se il richiamo è imperfetto ma la disciplina sostanziale resta ricostruibile senza sacrificare la partecipazione competitiva, la lesione va valutata in concreto. Però quando il bando è carente al punto da non consentire di capire quali requisiti ambientali siano davvero richiesti, il vizio non è più formale: è strutturale.
Nota pratica
Per la stazione appaltante, la lezione è semplice: i CAM vanno scritti bene nel capitolato, non “evocati” in modo generico. Per l’operatore economico, la lezione è ancora più secca: se i CAM mancano o sono richiamati male al punto da confondere l’offerta, il tempo per reagire è subito, non alla fine della gara.
FONTI: https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-1664