(di Antonio Forte)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione dell’operatore economico per carenza del requisito di regolarità contributiva nel caso in cui, a seguito della scadenza del precedente titolo valido, il nuovo documento risulti ancora in corso di verifica sulla piattaforma previdenziale, qualora il ritardo nel rilascio non sia imputabile al concorrente e la regolarità sussista sostanzialmente fin dal momento della presentazione dell’offerta.
La controversia in esame trae origine dall’esclusione di una società che, classificatasi prima in una procedura per l’affidamento in concessione della gestione di parcheggi a pagamento, è stata estromessa dalla stazione appaltante a causa della scadenza del DURC in corso di gara. Nonostante l’operatore avesse tempestivamente richiesto il rinnovo del certificato previdenziale il primo giorno utile successivo alla scadenza del precedente titolo, l’ente pubblico ha proceduto all’esclusione poiché la piattaforma telematica segnalava lo stato del documento come ancora “in verifica”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 1793/2026 ha censurato tale modus operandi, statuendo che lo stato di pendenza della verifica amministrativa non legittima l’estromissione automatica del concorrente. I giudici hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti in modo continuo e senza soluzioni di continuità dalla presentazione dell’offerta fino all’esecuzione del contratto. Tuttavia, nel bilanciamento tra il dovere di controllo della Pubblica Amministrazione e la tutela dell’affidamento dell’impresa, non si può penalizzare l’operatore economico per ritardi burocratici o cause di forza maggiore a lui estranei, come la chiusura straordinaria degli uffici previdenziali.
Se il DURC, una volta rilasciato, attesta retroattivamente la regolarità alla data della richiesta, l’amministrazione non può invocare ragioni di urgenza per procedere all’aggiudicazione in favore del secondo graduato, gravando sul committente pubblico l’onere di programmare temporalmente la procedura in modo da assorbire i tempi tecnici delle verifiche di legge. Espletato ormai il servizio dal controinteressato, il TAR ha dichiarato l’illegittimità degli atti e convertito la tutela per equivalente, liquidando il danno in via equitativa stante il difetto di prova rigorosa sul quantum da parte del ricorrente.
SENTENZA_1793_2026_TAR_CATANIA
Antonio Forte – Segretario comunale