di Michele M. Ippolito

Il Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2026, con sentenza n. 04571 analizza alcuni nodi cruciali relativi ai diritti dei disabili: la natura del progetto individuale (traslato, oggi, nel progetto di vita), l’inderogabilità dell’ISEE socio-sanitario ristretto, l’illegittimità del computo degli obblighi alimentari e dei trattamenti assistenziali, lo scomputo temporale del contributo caregiver e i presupposti della responsabilità aquiliana della P.A.

La pronuncia in esame si inserisce nel delicato e stratificato filone giurisprudenziale concernente i diritti delle persone con disabilità grave e, nello specifico, le modalità di quantificazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate nell’ambito del progetto individuale ex art. 14 della Legge n. 328/2000. Il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere una complessa controversia che vede contrapposti il diritto fondamentale e incomprimibile alla salute e all’inclusione sociale (artt. 2, 32 e 38 Cost.) e le esigenze di contenimento della spesa pubblica e sostenibilità finanziaria degli enti locali.

Il Supremo Consesso, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado del T.A.R. Calabria , riafferma con vigore la natura vincolante, esclusiva e di livello essenziale delle prestazioni (LEP) dell’indicatore ISEE , censurando i tentativi dell’amministrazione comunale di introdurre surrettiziamente criteri atipici e integrativi volti a valorizzare la capacità contributiva del nucleo familiare esteso o di soggetti terzi.

Sotto il profilo strettamente processuale e sistematico, il Consiglio di Stato affronta preliminarmente la qualificazione dell’atto amministrativo sopravvenuto in corso di giudizio (la nota comunale del 23 febbraio 2024, adottata a seguito di remand cautelare). I giudici di Palazzo Spada confermano l’impostazione del T.A.R., rigettando il primo motivo di appello e statuendo che tale atto non possiede una propria autonomia strutturale. Esso si configura come un provvedimento accessorio e integrativo che si “salda” con il progetto originario del 6 luglio 2022.

Ciò consente al Collegio di enunciare un importante principio metodologico: la completezza e la determinatezza del progetto individuale, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 328/2000 e del D.M. 26 novembre 2016, non vanno valutate in modo atomistico, bensì in una prospettiva sistematica e unitaria. Una volta garantita la “presa in carico globale” (comprensiva delle prestazioni sanitarie e sociali) , le minute carenze tecniche o la subordinazione di specifiche terapie a prescrizione medica non inficiano la legittimità dell’atto, risolvendosi in meri affinamenti da compiersi in sede esecutiva.

Il cuore della sentenza risiede nell’analisi dei criteri di determinazione della compartecipazione economica. Il Comune aveva giustificato la richiesta di un contributo economico parametrando la capacità contributiva sull’ISEE del nucleo familiare ordinario (pari a € 18.529,27) e sulla presunta solidità economica dei genitori, richiamando implicitamente gli obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e 438 c.c..

Il Consiglio di Stato demolisce integralmente tale impianto motivazionale sulla scorta di tre direttrici:

  • Il nucleo familiare “ristretto”: Ai sensi dell’art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni socio-sanitarie rivolte a soggetti maggiorenni (come nel caso di specie), il perimetro dei soggetti rilevanti è circoscritto esclusivamente al beneficiario, al coniuge e ai figli. I genitori, sebbene conviventi, restano radicalmente esclusi. L’utilizzo dell’ISEE ordinario configura pertanto una palese violazione di legge.

  • La natura di “sistema chiuso” dell’ISEE: L’indicatore ISEE costituisce lo strumento unificato e vincolante di valutazione della situazione economica, assurgendo a livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost.. Ne deriva che le amministrazioni locali non dispongono di alcuna discrezionalità e non possono integrare l’indicatore con criteri ulteriori.

  • L’inconferenza degli obblighi alimentari: Gli artt. 433 e 438 c.c. disciplinano un istituto privatistico di solidarietà familiare che presuppone l’iniziativa esclusiva del soggetto bisognoso e non tollera automatismi pubblicistici. L’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 130/2000 vieta espressamente agli enti erogatori di attivare o valorizzare tali obblighi per negare o limitare le prestazioni sociali agevolate.

Un ulteriore passaggio nodale riguarda il rilievo da attribuire all’ISEE socio-sanitario pari a zero del beneficiario. Il Collegio rileva come l’assenza di un indicatore reddituale positivo escluda in radice qualsiasi capacità contributiva del disabile. L’imposizione di una quota di compartecipazione (pari nel caso a € 1.184,00 a carico del disabile) si pone in frontale contrasto con l’art. 53 Cost..

Inoltre, siffatta pretesa economica costringerebbe di fatto il disabile ad attingere alle proprie provvidenze assistenziali (indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) per coprire la quota richiesta. Il Consiglio di Stato, richiamando la normativa post art. 2-sexies del D.L. n. 42/2016 e la consolidata giurisprudenza interna, ricorda che tali emolumenti hanno natura meramente compensativa della disabilità e non costituiscono reddito. Di conseguenza, è vietata non solo la loro inclusione diretta nel calcolo ISEE, ma anche qualsiasi loro valorizzazione indiretta operata in via amministrativa, che andrebbe a frustrare l’essenziale funzione protettiva riconosciuta dall’ordinamento a tali sussidi.

La sentenza affronta poi la questione del finanziamento pubblico decurtato del contributo per il caregiver familiare (pari a € 4.800,00). Se in via astratta il Collegio non esclude che le risorse destinate al caregiver possano essere considerate nel quadro finanziario complessivo per evitare duplicazioni di benefici , la pronuncia accoglie il motivo di appello ravvisando una discrasia e incongruenza temporale.

Il Comune aveva infatti scomputato somme erogate in annualità precedenti (in cui non era stato attivato alcun servizio di assistenza domiciliare comunale) per finanziare gli interventi futuri del progetto in fieri. Tale operazione lede il legittimo affidamento del privato su somme legittimamente percepite ed già consumate, contrastando irrimediabilmente con la natura necessariamente prospettica e programmatoria del progetto individuale.

Infine, la pronuncia offre un prezioso riepilogo in punto di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ex art. 2043 c.c.. Nonostante l’accertata illegittimità della condotta del Comune in relazione alla componente economica, il Consiglio di Stato rigetta la domanda di risarcimento del danno “esistenziale” o “dinamico-relazionale” avanzata dall’appellante per il ritardo nella redazione del progettoIl Collegio ribadisce che la responsabilità aquiliana della P.A. postula la compresenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, escludendo fermamente la configurabilità del danno in re ipsa. L’attore ha l’onere di allegare e provare specificamente (anche tramite presunzioni) la concreta e ingiusta compromissione in pejus delle proprie condizioni di vita. Una deduzione generica non è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, atteso che il mero effetto conformativo e ripristinatorio derivante dall’annullamento della quota di compartecipazione illegittima soddisfa già integralmente l’interesse materiale azionato.