di Michele M. Ippolito
La Delibera n. 18 del 29 maggio 2026 emanata dall’Autorità Garante per le Disabilità ha ad oggetto l’applicazione del principio di accomodamento ragionevole in relazione all’accesso di un minore con disabilità a un centro estivo (Summer camp). Il documento esamina il bilanciamento tra l’obbligo di inclusione delle strutture ricreative e la sostenibilità organizzativa ed economica delle stesse.
La pronuncia in esame si colloca al crocevia tra la normativa sovranazionale e la recente evoluzione del diritto interno in materia di disabilità, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 62/2024 (attuativo della Legge Delega n. 227/2021). I principali pilastri normativi applicati sono:
- Art. 2 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD): che definiscono la discriminazione fondata sulla disabilità e introducono l’obbligo normativo di garantire un “accomodamento ragionevole”.
- Legge n. 67/2006 (Tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni): applicabile qualora il diniego di iscrizione o l’omessa predisposizione di supporti configuri una discriminazione diretta o indiretta.
- D.Lgs. 62/2024: che codifica espressamente l’istituto dell’accomodamento ragionevole nel diritto italiano come strumento sussidiario e personalizzato qualora le misure di accessibilità universale non siano sufficienti.
L’Autorità prende una decisione su una controversia insorta tra la famiglia di un minore con disabilità e gli organizzatori di un centro estivo. L’oggetto del contendere riguarda, tipicamente, l’iscrizione del minore e la correlata richiesta di figure di supporto (educatori dedicati o assistenti all’autonomia) o di modifiche al programma delle attività. La difesa della struttura organizzativa fa leva sull’onere finanziario o logistico sproporzionato, mentre la parte ricorrente lamenta l’esclusione o la segregazione del minore, lesiva del diritto alla socializzazione e al gioco (art. 31 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia).
Il fulcro della delibera del 29 maggio 2026 risiede sulla “ragionevolezza” dell’accomodamento richiesto. Il Garante evidenzia che la struttura non può opporre un rifiuto monocratico o automatico basato sulla mera assenza di fondi pubblici o di personale specializzato. L’accomodamento ragionevole richiede l’attivazione di un procedimento trasparente e partecipato (sul modello del Progetto di Vita), volto a verificare quali modifiche organizzative siano materialmente attuabili senza alterare la natura del servizio. In linea con la giurisprudenza consolidata, l’onere di dimostrare che la misura richiesta (es. l’assunzione di un educatore dedicato a spese del camp) costituisca un “onere sproporziato o indebito” ricade interamente sull’organizzatore del servizio. Tale sproporzione non può essere semplicemente asserita, ma deve essere supportata da riscontri oggettivi (bilancio dell’ente, impossibilità strutturale, rischi insuperabili per la sicurezza).
L’ordinanza pone in luce un aspetto cruciale: l’applicazione di criteri di accesso apparentemente neutri (es. “le iscrizioni sono aperte a tutti i minori purché autosufficienti” o “la struttura fornisce un animatore ogni 15 bambini senza eccezioni”) configura una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della Legge 67/2006. L’omessa previsione di una deroga o di un supporto specifico neutralizza il diritto del minore con disabilità a fruire del servizio su base di uguaglianza con gli altri.
Il Garante della Disabilità, accertata l’inadeguatezza delle misure adottate dalla struttura, diffida l’ente gestore a riesaminare l’istanza di iscrizione, applicando i correttivi necessari (es. rimodulazione dei gruppi, attivazione di sinergie con i servizi sociali locali o utilizzo di fondi dedicati). Riafferma, altresì, il principio dell’Inclusione nei contesti non formali: l’inclusione non è un obbligo circoscritto alle istituzioni scolastiche (PEI), ma si estende a tutte le attività ricreative, sportive e del tempo libero, le quali concorrono in modo determinante allo sviluppo della personalità del minore.
La Delibera n. 18/2026 del Garante rappresenta un importante tassello nel rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità anche se ciò comporta oneri in capo a soggetti privati.
Infine, viene riaffermato che l’accomodamento ragionevole non è un atto di mera cortesia o una concessione discrezionale, bensì un obbligo giuridico inderogabile, il cui inadempimento espone i gestori ad azioni risarcitorie per condotta discriminatoria.