Il Tar Lazio, Sezione V, con la recente sentenza 9870/26, torna sul tema dell’applicazione della Legge 49/23 sull’equo compenso ai contratti pubblici.

All’indomani dell’entrata in vigore del Codice 36/23, in pratica in contemporanea con l’entrata in vigore della L 49/23, ci si è chiesti come si potesse conciliare l’applicazione della Legge 49 – espressamente riferita anche agli incarichi conferiti dagli Enti pubblici – con il nuovo Codice, che invece consente la ribassabilità dell’offerta economica anche per l’affidamento di servizi di tipo intellettuale, ribassabilità permessa anche oltre la soglia minima previste dalle tariffe professionali.

Il Consiglio di Stato sul tema si è espresso più volte, dal momento che fin da subito in primo grado i Tar hanno preso atto dell’inconciliabilità delle due discipline, concludendo che la Legge sull’equo compenso non si applichi anche agli affidamenti di servizi da parte degli Enti pubblici. Come ci spiega il Tar Trento 59/25 “Il contrasto giurisprudenziale è stato infine composto dal Consiglio di Stato che, nell’esercizio della funzione nomofilattica propria del Giudice di appello, con le sentenze Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594, e Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, ha chiarito che il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 2023, presenta una disciplina in sé compiuta ed autosufficiente in materia di corrispettivi per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusa la componente del compenso professionale, con la conseguenza che le regole sull’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023 non trovano diretta applicazione nell’ambito di procedure di affidamenti pubblici di servizi e non possono fondatamente essere invocate per eterointegrare le regole di gara”. Ma soprattutto “Alla base di tale conclusione è posta la constatazione che il dato normativo della disciplina sui contratti pubblici e della disciplina sull’equo compenso si riferiscono ad apparati regolatori diversi”.

Il Tar Lazio con una motivazione stringata e molto secca richiama questa giurisprudenza che ritiene applicabile alle sole procedure regimate integralmente dal Codice dei contratti pubblici, non anche ai contratti esclusi come quelli in argomento. Si trattava infatti di servizi di tipo legale, per i quali – dice il Tar – la Legge 49 infatti si applica, eccome se si applica!
Infatti ritiene “inconferente … il richiamo, operato dalla difesa di parte resistente, all’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine all’applicazione della disciplina dell’equo compenso con riferimento all’affidamento, all’esito di procedure a evidenza pubblica, di servizi aventi a oggetto prestazioni professionali diverse da quelle forensi, posto che, nel caso in scrutinio, si è, come sopra rammentato, al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari ai sensi dell’art. 56, comma 1° lett. h), del d.lgs. n. 36/2023”.

Una sentenza sintetica, che effettivamente si è limitata ad applicare la norma: “Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni  rese  dai  professionisti  in  favore   della   pubblica amministrazione” (art.  2, comma 3 della Legge 49).

Sotto questo aspetto, la sentenza è del tutto condivisibile. E del resto come non condividere una sentenza che invoca pianamente la lettera, inequivoca, della Legge?

Dove non convince la sentenza è piuttosto in quest’altra considerazione: “i servizi legali aventi a oggetto prestazioni d’opera professionale di cui all’art. 2230 c.c., in quanto appalti pubblici, devono essere affidati da parte delle amministrazioni appaltanti … all’esito di procedure, come detto, non a evidenza pubblica ma di rilievo pubblicistico, in quanto doverosamente rispettose degli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici…”.

Allo scrivente tutto ciò pare molto cervellotico …

Fermiamoci un attimo allora e proviamo a fare un po’ d’ordine.

La Legge 49 all’art. 2 comma 3 dice che anche nel caso di affidamenti di servizi intellettuali contrattualizzati con la PA le tariffe professionali sono applicate d’imperio, nel senso che etero integrano anche i contratti e possono essere fatte valere anche ex post dal professionista, ritenuto dalla Legge parte contrattuale debole. La Legge, approvata dopo lungo dibattito parlamentare, è del 21 aprile 2023.

Il Codice dei contratti pubblici, del 31 marzo 2023, curiosamente sembra ignorare la norma.

Il Consiglio di Stato (che ha scritto il Codice …) per dirimere i contrasti della giurisprudenza di primo grado sul tema dice che no, in effetti l’equo compenso non si applica perché le due norme “si riferiscono ad apparati regolatori diversi”.

Il Tar invece ora applica la norma sull’equo compenso per gli avvocati, perché saremmo fuori dai settori ordinari, e quindi fuori dall’ambito applicativo delle norme sull’evidenza pubblica.

Sì, ma la norma della Legge 49 non dice che si applica solo quando non si devono fare procedure ad evidenza pubblica. L’Equo compenso si applica anche nei rapporti tra professionisti e PA. Punto. Non è che si applica perché sono contratti esclusi e quindi sarebbero soggetti solo ai principi e non a tutte le norme sull’evidenza pubblica e sulla concorrenza.

Il vero problema è che la normativa sull’equo compenso probabilmente non doveva prevederne l’applicazione anche alle PA.

Ma per come è scritta è inequivoca, e l’applicazione che ne fa il Tar Lazio inevitabile.

A non convincere sono piuttosto le bizantine argomentazioni del Consiglio di Stato, che cerca di far di conciliare l’inconciliabile …