(di Antonio Forte)
Le soluzioni organizzative aziendali non costituiscono segreto tecnico tutelabile, salvo che non presentino un’oggettiva originalità e un progresso tecnologico tale da assicurare un vantaggio competitivo in una pluralità indeterminata di gare. L’amministrazione ha quindi l’obbligo di effettuare un’istruttoria rigorosa nel bilanciare il diritto di accesso con la riservatezza, dovendo motivare in modo concreto e non assertivo il diniego e valutando soluzioni alternative e parziali, come l’oscuramento dei soli dati sensibili dei fornitori, onde preservare l’effettività della tutela giurisdizionale del concorrente.
La sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 10664/2026, interviene in materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, con specifico riferimento alla legittimità dell’oscuramento dei giustificativi presentati in fase di verifica dell’anomalia. Il collegio ha accertato l’illegittimità dell’agire della stazione appaltante, la quale aveva recepito acriticamente le istanze di riservatezza dell’aggiudicataria, omettendo una reale attività istruttoria di bilanciamento degli interessi contrapposti. Il provvedimento chiarisce che il segreto tecnico o commerciale non può essere invocato in modo generico per sottrarre all’esame del concorrente elementi cruciali, quali i costi della manodopera o le quotazioni dei macchinari. In linea di principio, le scelte organizzative che permettono una mera distribuzione dei costi su più commesse territoriali non integrano il requisito dell’originalità tecnica. Il diritto alla prova, fondamentale espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., impone che la trasparenza prevalga laddove non sussista una comprovata segretezza oggettiva di soluzioni innovative. Inoltre, la mera esistenza di accordi di riservatezza tra impresa e fornitori non giustifica l’oscuramento integrale dei costi, essendo possibile il ricorso a modalità meno invasive, come l’oscuramento della sola ragione sociale del fornitore, garantendo così la conoscibilità del dato economico, essenziale per verificare la congruità dell’offerta.
Antonio Forte – Segretario comunale