(di Antonio Forte)
L’illegittima esclusione da una procedura di affidamento di un contratto pubblico legittima l’operatore economico al risarcimento, a titolo di lucro cessante, dell’interesse positivo, comprensivo sia del mancato profitto ritraibile dall’esecuzione della commessa, sia del danno curriculare, inteso come pregiudizio all’immagine professionale e alla capacità di competere sul mercato, la cui sussistenza è presunta anche in relazione all’esecuzione di appalti in ambiti territoriali diversi da quelli di abituale operatività, con liquidazione rimessa al prudente apprezzamento equitativo del giudice.
La vicenda trae origine dall’illegittima aggiudicazione di una gara per la gestione di un micronido comunale, viziata da una macroscopica violazione delle regole di gara. La stazione appaltante aveva, infatti, modificato in corso d’opera i criteri di valutazione delle offerte economiche, invertendo arbitrariamente la formula matematica prevista dal disciplinare, determinando l’esclusione di fatto dell’offerta economicamente più vantaggiosa e priva di vizi. Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito la natura risarcitoria dell’interesse positivo, che non si esaurisce nel mero mancato utile, ma si estende alla componente del danno curriculare. Il giudice amministrativo ha confermato che l’esecuzione di un appalto pubblico costituisce, per l’impresa, un vantaggio competitivo autonomamente valutabile, poiché ne accresce il prestigio e ne rafforza la reputazione professionale, facilitando l’acquisizione di future commesse. Particolarmente significativa è l’affermazione per cui tale pregiudizio assume un rilievo ancora maggiore qualora l’appalto riguardi un ambito territoriale differente da quello in cui l’operatore economico opera abitualmente. In tali contesti, la perdita dell’opportunità di esecuzione si traduce in una lesione diretta della capacità di penetrazione nel mercato. La sentenza ha inoltre avallato la liquidazione del danno in via equitativa, ex articolo 1226 del codice civile, sottolineando che, sebbene l’an del danno curriculare sia presuntivo, la quantificazione del quantum deve rispondere a criteri di prudente apprezzamento, bilanciando la prova fornita dall’operatore economico sulla propria struttura dei costi e sulla capacità di generare utile con l’effettiva incidenza della commessa persa.
Antonio Forte – Segretario comunale