di Michele M. Ippolito
Importante sentenza della Corte di Cassazione che si inserisce nell’annoso e tormentato dibattito giurisprudenziale relativo alla ripartizione degli oneri economici per le prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti. Nella specie, una paziente in stato vegetativo permanente). La Suprema Corte, in particolare la prima sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n.16601 del 27 maggio 2026, rigettando il ricorso dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, riafferma il principio della totale gratuità del servizio a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) qualora sussista un nesso di inscindibilità tra l’apporto professionale sanitario e l’attività assistenziale.
Sotto il profilo strettamente normativo, l’ordinanza compie un’importante operazione di chiarificazione gerarchica delle fonti. La ricorrente lamentava, infatti, la violazione del d.P.C.m. 29 novembre 2001, ritenendo che la tabella allegata imponesse la compartecipazione al 50% tra SSN e privato/Comune per le prestazioni di “lungoassistenza”. Gli Ermellini correggono tale impostazione: la norma di riferimento per il finanziamento delle prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria” è esclusivamente il d.P.C.m. 14 febbraio 2001 (attuativo dell’art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992). Il d.P.C.m. 29 novembre 2001 (poi abrogato nel 2017) disciplinava invece i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rivolgendosi alle Regioni, senza poter derogare alla disciplina della delega primaria.
Il fulcro della decisione risiede nell’esegesi dell’art. 3-septies, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992. La Corte d’Appello aveva rilevato che la gravissima patologia della paziente (encefalopatia post-anossica e stato vegetativo) richiedesse trattamenti in cui la componente sanitaria era talmente prevalente e strutturale da assorbire la quota assistenziale e alberghiera.
La Cassazione sposa l’orientamento maggioritario (richiamando i precedenti del 2017, 2023 e 2024), superando il contrasto interno con la tesi minoritaria e con la giurisprudenza amministrativa. Il coordinamento tra l’art. 3, comma 3, del d.P.C.m. 14 febbraio 2001 e la tabella allegata viene risolto a favore della prima disposizione: quando le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività socio-assistenziali (c.d. criterio di inscindibilità), la fase di “lungoassistenza” non tollera la scomposizione atomistica dei costi. Ne consegue l’integrale competenza finanziaria del Servizio Sanitario Regionale e l’esclusione di ogni forma di compartecipazione da parte dell’utente o dei suoi familiari.
L’applicazione del principio di gratuità determina un riflesso diretto sul piano civilistico-contrattuale. L’Azienda sanitaria e il Centro Servizi sostenevano la validità del contratto di ingresso in struttura, interpretando l’impegno economico del familiare come assunzione dell’obbligo di pagamento della sola “quota alberghiera”.
La Corte conferma, invece, la radicale nullità di tale pattuizione ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c., per violazione di norme imperative d’ordine pubblico (quali l’art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 e l’art. 32 Cost., implicitamente sotteso). Poiché l’obbligazione contrattuale ha ad oggetto una prestazione patrimoniale indebitamente posta a carico del privato in contrasto con il regime legale di gratuità, l’atto è nullo. Da ciò deriva la corretta condanna delle strutture alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso degli anni (oltre 129.000 euro), configurandosi un’ipotesi classica di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
In particolare, la Cassazione chiarisce che “nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale (come nel caso della M., che si trova in stato vegetativo permanente, a seguito di encefalopatia post-anossica cagionata da arresto cardiocircolatorio da infarto miocardico), le prestazioni rese per la cura della paziente devono considerarsi ad elevata integrazione e quindi di competenza integrale del SSN: come tali, gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi.”
L’ordinanza n. 16601/2026 consolida un’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto alla salute, impedendo che l’esternalizzazione assistenziale nelle RSA si traduca in un onere economico insostenibile per le famiglie dei malati cronici e terminali. Dal punto di vista della tecnica giuridica, la pronuncia ha il pregio di fare chiarezza sul piano di coordinamento delle fonti secondarie, subordinando i criteri tabellari di finanziamento alla preminente tutela del bisogno terapeutico integrato.