Di Michele M. Ippolito
La sentenza numero 97 del 2026 della Corte Costituzionale, depositata il 5 giugno 2026, affronta una questione di profonda civiltà giuridica al confine tra il diritto dell’immigrazione e la tutela della disabilità. La vicenda trae origine dall’iniziativa del Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, investito del ricorso di due cittadini di un Paese al di fuori dell’Unione Europea. Entrambi i ricorrenti avevano regolarmente lavorato in Italia fino a quando non erano stati colpiti da gravissime patologie che ne avevano determinato l’inabilità civile totale e permanente. Di conseguenza, i loro permessi di soggiorno per motivi di lavoro erano stati convertiti in titoli per residenza elettiva, una categoria che l’ordinamento riserva a chi percepisce una pensione nel territorio dello Stato.
Il problema giuridico è sorto nel momento in cui l’amministrazione sanitaria ha negato a questi cittadini l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo 34, comma 1, del Testo Unico Immigrazione contiene infatti un elenco apparentemente tassativo di permessi di soggiorno che danno diritto all’assistenza gratuita, tra i quali figurano il lavoro, l’asilo o i motivi familiari, ma non la residenza elettiva. Per ottenere la copertura sanitaria, i ricorrenti avrebbero dovuto attivare l’iscrizione volontaria prevista dal comma 3 dello stesso articolo, la quale impone però il pagamento di un contributo annuale non inferiore a duemila euro, una cifra del tutto sproporzionata per chi dispone soltanto del modesto sussidio derivante dall’assegno di invalidità.
Il giudice milanese ha ritenuto che questa esclusione potesse violare diversi parametri della Carta fondamentale, a partire dall’articolo 3 sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza. Appariva infatti discriminatorio penalizzare lo straniero proprio in ragione della sua sopravvenuta condizione di invalidità, creando una palese disparità sia rispetto ai cittadini italiani, che sono esenti da contributi se titolari di sola pensione di inabilità, sia rispetto agli stessi stranieri irregolari, ai quali la legge garantisce comunque gratuitamente le cure essenziali alla sopravvivenza. Venivano inoltre richiamati l’articolo 32 a tutela del diritto alla salute e l’articolo 117, primo comma, in relazione ai trattamenti internazionali e sovranazionali sulla salvaguardia delle persone con disabilità.
La Corte Costituzionale ha risolto il contenzioso dichiarando le questioni non fondate, ma lo ha fatto attraverso una fondamentale pronuncia interpretativa che di fatto ribalta la prassi amministrativa finora seguita. La Consulta ha preliminarmente respinto le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e ha ammesso la rilevanza del dubbio del giudice rimettente, riconoscendo che, se l’interpretazione letterale del Testo Unico fosse stata l’unica possibile, ci si sarebbe trovati di fronte a un’intollerabile e paradossale lesione dei diritti fondamentali. Sarebbe infatti irragionevole privare una persona della gratuità delle cure proprio nel momento in cui la malattia la rende più vulnerabile e bisognosa di assistenza.
Per superare l’ostacolo del testo letterale, la Corte ha compiuto una raffinata operazione di ricostruzione storica e sistematica dell’ordinamento. I giudici costituzionali hanno evidenziato che, nel 1998, anno di adozione della norma impugnata, il legislatore non aveva previsto il permesso per residenza elettiva derivante dalla conversione di un titolo lavorativo a causa dell’inabilità, introdotto solo successivamente con un regolamento del 2004. L’assenza della residenza elettiva dall’elenco delle prestazioni gratuite dell’articolo 34 non è stata quindi il frutto di una consapevole volontà di esclusione da parte del legislatore originario, ma l’esito di un mancato coordinamento normativo nel corso del tempo.
In forza di questa lettura evolutiva, coordinata con i principi costituzionali e internazionali che impongono il sostegno alle persone fragili, la Corte ha espresso un preciso principio di diritto. L’articolo 34, comma 1, del Testo Unico Immigrazione deve essere interpretato nel senso che l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale spetta anche a tutti quegli stranieri che, già titolari di un permesso per motivi di lavoro o familiari, abbiano dovuto convertirlo in un titolo per residenza elettiva a causa del sopravvenuto riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Grazie a questa interpretazione adeguatrice, la disposizione legislativa è stata salvata dall’incostituzionalità, mentre le questioni subordinate riguardanti la legittimità del contributo minimo di duemila euro sono rimaste assorbite, poiché i soggetti in questa condizione hanno ora pieno diritto alla totale gratuità delle prestazioni sanitarie. Da un punto di vista pratico, la sentenza n. 97 del 2026 stabilisce un vincolo chiaro per tutte le autorità sanitarie e regionali, le quali non potranno più esigere contributi economici dagli stranieri ex lavoratori che hanno perso l’impiego e la salute, garantendo loro una parità di trattamento reale e conforme ai dettati costituzionali.