(di Antonio Forte)
Le giustificazioni delle singole voci di costo della manodopera possono essere modificate e rimodulate in sede di verifica dell’anomalia, anche attraverso compensazioni orarie tra le diverse figure professionali, a condizione che resti immutato l’importo complessivo dell’offerta economica e che non venga alterata la sostanza dell’offerta tecnica originaria.
Lo afferma ANAC nel parere precontenzioso n. 161, delineando un chiaro confine interpretativo tra l’intangibilità del prezzo complessivo e la flessibilità delle relazioni giustificative.
La vicenda scaturisce dall’istanza di un operatore economico che contestava l’aggiudicazione di un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria presso una Università. L’istante censurava la conformità dell’operato della stazione appaltante alle precedenti indicazioni dell’Autorità, lamentando l’illegittima rimodulazione dei costi della manodopera operata dall’aggiudicatario. Nello specifico, in recepimento di un precedente rilievo, l’aggiudicatario ha dovuto inserire nei costi della manodopera, e non tra le spese generali, la figura del capocantiere, precedentemente omessa. Per fare ciò, senza variare l’importo complessivo dell’offerta, l’impresa ha ridotto il monte ore delle altre maestranze, assegnando al capocantiere un totale di sole centocinquanta ore. L’istante riteneva tale quantificazione del tutto esigua e sintomatica di un adeguamento puramente pretestuoso.
L’Autorità, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha rigettato la tesi dell’istante, precisando che il principio di immodificabilità dell’offerta economica non si estende alle relative giustificazioni. È pertanto ammissibile che il concorrente modifichi le spiegazioni sulla composizione dei costi, operando aggiustamenti e compensazioni tra le voci, purché l’importo finale rimanga invariato e l’offerta mantenga la propria serietà e affidabilità complessiva. Nel caso di specie, il costo totale della manodopera è rimasto identico a quello originario e la rideterminazione oraria delle altre figure è risultata coerente con la durata complessiva dell’appalto. Peraltro, sotto il profilo tecnico, le mansioni del capocantiere, incentrate sulla supervisione e sul coordinamento, giustificano una presenza non necessariamente lineare e continua nel tempo rispetto agli addetti con funzioni direttamente operative.
La valutazione della stazione appaltante in ordine alla congruità di tale rimodulazione, conclude l’Autorità, rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica e, non presentando profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, si sottrae a qualsivoglia sindacato di legittimità.
Parere di precontenzioso n. 161 del 6 maggio 2026
Antonio Forte – Segretario comunale