(Alberto Barbiero) La sentenza del Consiglio Stato V 3082 20.04.2026 costituisce un punto di snodo nella definizione dei profili di gestione della co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.
Il punto di maggior “evidenza” è senza dubbio la parte della motivazione in cui i giudici ammnistrativi riconoscono che un’Amministrazione Pubblica può ammettere a rimborso anche le spese sostenute dall’Ente del Terzo Settore per il personale, precisando tuttavia che la copertura delle stesse non deve costituire remunerazione, ma riscontro della spesa effettivamente realizzata, in necessaria coerenza con la natura della componente economica immessa dalla parte pubblica in forma di contributo.
Tali somme, pertanto, devono essere oggetto di specifica rendicontazione.
Un secondo punto significativo si desume dalla verifica della legittimità del ricorso alla convenzione (epilogo della procedura di coprogettazione) da parte dell’Amministrazione piuttosto che alla esternalizzazione, in quanto il modulo prefigurato dall’art. 55, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 risponde non già ad una logica di mera convenienza economica, ma di diversi benefici conseguibili per la collettività, ravvisabili essenzialmente nella natura flessibile del rapporto, originante da una co-progettazione, che permane e si sviluppa sino alla conclusione delle attività ed alla rendicontazione delle spese per le quali è richiesto il rimborso (con esclusione di qualsiasi introito diretto od indiretto per il co-progettante), senza dovere dare spazio a varianti in corso di esecuzione del rapporto.
I giudici amministrativi rilevano anche la trasfusione degli elementi della co-programmazione nella co-progettazione, evidenziando come i due moduli non siano riconducibili necessariamente a fasi separate, ma a una linea di sviluppo dell’istruttoria pubblica ampiamente flessibilizzabile.
Infine, in relazione al procedimento valutativo, il Consiglio di Stato chiarisce che occorre considerare che i
criteri valutativi della proposta progettuale, con riferimento alla co-
progettazione con gli Enti del Terzo Settore non devono raggiungere il livello di precisione di quelli che presiedono ad un procedimento ad evidenza pubblica, difettando, nella coprogettazione. il profilo causale della sinallagmaticità, ed emergendo, piuttosto, un rapporto di collaborazione fra enti pubblici ed ETS, necessariamente più dinamico.