(di Antonio Forte)

La previsione della vicinanza territoriale o del possesso di una sede operativa nel territorio di riferimento della stazione appaltante quale requisito di partecipazione alla gara d’appalto è illegittima per violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Tali elementi geografici possono essere legittimamente valorizzati esclusivamente nella fase esecutiva del contratto o come criteri di valutazione dell’offerta tecnica, purché supportati da una rigorosa, proporzionata e congrua motivazione legata alle peculiarità delle prestazioni richieste.

Il Tar Catania, con la sentenza 1153/2026, così interviene, delineando i confini operativi entro cui le amministrazioni possono valorizzare il legame territoriale con i concorrenti. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva inserito nel disciplinare di gara, tra i requisiti di ammissione e a pena di esclusione, il possesso di una sede operativa entro un raggio chilometrico prestabilito dal luogo di esecuzione del servizio. I giudici amministrativi hanno ribadito che una simile clausola configura una barriera d’ingresso ingiustificata, che restringe illegittimamente la platea dei potenziali concorrenti e discrimina gli operatori economici in base alla sola collocazione geografica. Il diritto eurunitario e il codice dei contratti pubblici tutelano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, respingendo ogni automatismo escludente basato su criteri spaziali o di residenza, i quali non garantiscono di per sé la qualità dell’adempimento contrattuale. La pronuncia evidenzia come la PA non possa confondere i requisiti soggettivi di idoneità professionale o di capacità tecnica ed economica con le modalità organizzative dell’appalto, le quali attengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e non alla fase genetica dell’ammissione alla procedura selettiva.

Con il provvedimento in esame si chiarisce, si spera definitivamente, che le esigenze di tempestività dell’intervento o di conoscenza del territorio non giustificano in nessun caso una discriminazione ex ante o, peggio ancora, una barriera partecipativa, potendo invece richiedersi l’impegno a costituire una sede operativa sul territorio solo dopo l’aggiudicazione definitiva, quale condizione di esecuzione del contratto. In alternativa, la territorialità può essere inserita come criterio premiale per l’attribuzione del punteggio tecnico, a patto che la stazione appaltante ne dimostri la stretta correlazione con il miglioramento qualitativo delle prestazioni e ne definisca il peso ponderale in modo tale da non alterare la par condicio tra i concorrenti.

SENTENZA TAR CATANIA 1153-2026 1153-2026

Antonio Forte – Segretario comunale