Il caso nasce dalla contestazione mossa a un responsabile dell’area lavori pubblici del Comune campano, al quale la Procura regionale imputava l’indebita liquidazione e autoliquidazione di incentivi tecnici collegati alla realizzazione di una cittadella scolastica finanziata con fondi PNRR. Le censure riguardavano, in particolare, il conflitto d’interessi del RUP, l’incompletezza degli atti di liquidazione, l’anticipazione degli incentivi rispetto allo svolgimento delle attività e il superamento del limite annuo del 50% del trattamento economico complessivo.
Il convenuto ha chiesto la definizione ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 64.215,99, pari al 30% del danno contestato. Acquisito il parere favorevole della Procura e verificato il versamento, la Sezione ha dichiarato definito il giudizio, disposto il dissequestro dei beni e condannato il convenuto alle spese.
La decisione è interessante non tanto per l’accertamento pieno della responsabilità, che resta assorbito dal rito, quanto per il segnale operativo che invia alle amministrazioni. Gli incentivi tecnici non sono una posta automaticamente distribuibile: richiedono atti completi, attività effettivamente svolte, criteri predeterminati, rispetto dei tetti individuali e assenza di commistioni tra controllore, liquidatore e beneficiario.
Per gli enti, soprattutto nelle procedure PNRR, cambia il livello di attenzione richiesto: ogni liquidazione deve essere ricostruibile ex post, coerente con la competenza finanziaria e sorretta da una puntuale istruttoria. Per dirigenti, RUP e funzionari, la sentenza ricorda che l’autoliquidazione di compensi accessori è terreno ad alto rischio erariale. Il rito abbreviato attenua l’esborso, ma non cancella il disvalore gestionale della spesa non governata.
Nicola Pepe avvocato contabilista