(di Antonio Forte)

Integra la causa di incompatibilità ex art. 11, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 39/2013 la carica di Presidente del CdA di un’azienda speciale consortile, qualificabile come ente pubblico di livello locale, qualora lo statuto attribuisca poteri gestionali diretti e sussista una sovrapposizione territoriale tra l’ente conferente l’incarico e l’ambito di operatività dell’azienda stessa.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (parere del 15.04.2026 – fasc. 1462.2026) ha esaminato la posizione dei vertici di un’azienda speciale consortile incaricata della gestione dei servizi socio-assistenziali per una pluralità di comuni soci. Il fulcro della questione risiede nell’applicabilità dei divieti previsti dal d.lgs. n. 39/2013 a seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 2, operata dalla L. n. 15/2025, che ha rimosso il divieto di inconferibilità per il passaggio diretto da amministratore locale a vertice di ente strumentale. Venuta meno l’inconferibilità, l’attenzione si sposta sulla verifica della compatibilità ai sensi dell’art. 11. Il primo presupposto analizzato riguarda la natura giuridica dell’ente: le aziende speciali ex art. 114 TUEL e i consorzi ex art. 31 TUEL sono riconducibili alla nozione di ente pubblico non economico di livello locale, in quanto istituiti e vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Il secondo profilo concerne la qualifica di amministratore, che il d.lgs. n. 39/2013 riserva a chi detiene deleghe gestionali dirette. L’analisi statutaria ha rivelato che il Presidente dell’azienda speciale non gode solo di rappresentanza istituzionale, ma dispone di poteri di firma su atti dispositivi e della cura dell’esecuzione di incarichi affidati, elementi che configurano una partecipazione attiva all’amministrazione dell’ente. Diversamente, per i semplici componenti del CdA privi di deleghe gestionali, l’incompatibilità è esclusa, non potendo costoro essere qualificati come amministratori ai fini della disciplina anticorruzione. Infine, l’Autorità ha ravvisato la sussistenza del legame tra l’ente che conferisce l’incarico e il soggetto nominato: sebbene la nomina sia formalmente effettuata dall’assemblea consortile, questa è composta dai sindaci dei comuni membri. Ne deriva una coincidenza territoriale tra l’ambito in cui il soggetto ha esercitato il mandato politico e il perimetro di azione dell’azienda speciale, concretizzando il rischio di sovrapposizione tra controllore e controllato che la norma mira a prevenire.

Il provvedimento ribadisce la centralità dell’analisi sostanziale delle deleghe statutarie rispetto al dato meramente formale della carica. Per evitare l’insorgenza di cause di incompatibilità, le amministrazioni devono valutare attentamente l’attribuzione di poteri gestionali ai presidenti degli enti strumentali, verificando la sussistenza (o meno) della netta separazione tra i poteri di indirizzo da quelli di gestione attiva, onde consentire la coesistenza delle cariche senza incorrere nei divieti del d.lgs. n. 39/2013.

Antonio Forte – Segretario comunale