(Nicola Pepe) La sentenza n. 8/2026 della Corte dei conti Umbria affronta un caso paradigmatico di infortunio sul lavoro connesso ad attività ad alto rischio, escludendo la responsabilità amministrativa dei convenuti per difetto di nesso causale e colpa grave. La decisione ribadisce il rigore probatorio richiesto nel giudizio contabile e delimita l’area della responsabilità erariale rispetto a criticità organizzative non macroscopiche.

La sentenza in commento trae origine da un grave infortunio sul lavoro verificatosi nel 2016 presso uno stabilimento militare, ove una lavoratrice interinale riportava lesioni gravissime a seguito dell’esplosione di una bomba durante le operazioni di assemblaggio. L’INAIL, dopo aver erogato prestazioni per oltre 1,4 milioni di euro, attivava la rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa, dando impulso all’azione erariale della Procura contabile nei confronti di nove soggetti, ritenuti corresponsabili a vario titolo per carenze progettuali, organizzative e di sicurezza. La ricostruzione accusatoria si fondava su tre direttrici: l’introduzione di modifiche progettuali senza adeguate verifiche, l’inidoneità delle misure di sicurezza e l’impiego di personale interinale asseritamente non formato. Tuttavia, la Corte dei conti, pur riconoscendo l’esistenza di criticità nel sistema produttivo, ha escluso la responsabilità amministrativa di tutti i convenuti.

Il passaggio centrale della motivazione riguarda il nesso causale. Il Collegio evidenzia come, in presenza di plurime ipotesi ricostruttive dell’evento, non sia stato possibile individuare quella dotata di maggiore probabilità logica, secondo il criterio del “più probabile che non”, richiesto nel giudizio contabile. In altri termini, la dinamica dell’esplosione non è stata chiarita in modo sufficiente da consentire un’imputazione causale alle condotte contestate. Parimenti decisivo è il difetto dell’elemento soggettivo. La Corte ribadisce che la colpa grave, quale requisito strutturale della responsabilità amministrativa, implica una violazione macroscopica e inescusabile di regole cautelari. Nel caso di specie, pur emergendo disfunzioni organizzative e carenze nella gestione del rischio, queste non si traducono in un significativo scostamento dagli standard esigibili, anche in considerazione della complessità dell’apparato organizzativo e del legittimo affidamento riposto nelle valutazioni tecniche disponibili.

La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo sistematico, riaffermando l’autonomia dell’azione erariale rispetto all’azione civilistica di regresso dell’INAIL e chiarendo che la mera esistenza di un danno patrimoniale pubblico non è sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa in assenza degli ulteriori presupposti tipici.

Sul piano operativo, la decisione offre indicazioni rilevanti per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti apicali. Da un lato, essa conferma la centralità della documentazione delle scelte organizzative e delle valutazioni di rischio, quale presidio difensivo nei giudizi contabili; dall’altro, delimita l’area della responsabilità erariale, escludendo che ogni disfunzione o errore organizzativo possa automaticamente tradursi in responsabilità.

Nicola Pepe – Avvocato contabilista

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