(Domenico Finocchietti) La Corte di Cassazione con la sentenza 11 marzo 2026 n. 5504 ha ritenuto che non sia possibile definire alcun canone diverso dal Cup tra Comuni e operatori telefonici nemmeno nell’ambito di locazioni di beni appartenenti al patrimonio disponibile.
Un disastro contabile, ma prima ancora un’interpretazione paradossale sia sotto un aspetto sia di diritto tributario (perché il canone unico è nei fatti un tributo, e la sentenza in un certo qual modo indirettamente lo conferma) sia di diritto civile.

Prima del Codice delle telecomunicazioni D Lgs 259/2003 (come riformato nel 2018)
Quando gli operatori di telefonia qualche decennio fa si sono fatti avanti alla disperata ricerca di spazi dove elevare le loro antenne i Comuni inizialmente ne hanno beneficiato, almeno sotto l’aspetto finanziario (sotto l’aspetto della salute dei cittadini è da vedere, i dati scientifici non sono univoci, ma questo tema ci porterebbe troppo lontano) sottoscrivendo contratti o convenzioni con cui venivano locate o concesse aree tutto sommato di pochi metri quadrati e di poco pregio contro un bel ritorno a titolo di canone, e questo sia che le antenne fossero erette in aree di patrimonio indisponibile sia in aree di patrimonio disponibile.

E’ il caso per esempio del Comune protagonista del contenzioso in argomento, che percepiva per un’area di 20 metri quadrati un canone annuo di 17.000 €.

Dopo l’art. 8-bis del DL 2018 n.135 di riforma del Codice delle telecomunicazioni
Nel 2003 arriva il Codice, fortemente condizionato dalla lobby già a livello europeo oltre che nazionale di questi operatori: non solo si consente di mettere antenne dove si ritiene opportuno, ma anche a un canone simbolico di 516 € annui, elevati a 800 solo a fine 2019, prescindendo dall’area occupata e dalla sua localizzazione. Gli operatori di telefonia spesso pretesero, e la giurisprudenza li legittimò, di rinegoziare il canone che già era stato contrattualizzato e pagato.
La cosa funzionò ma non del tutto perché i Comuni si affrettarono, laddove possibile, a definire le aree interessate nei contratti di concessione o locazione (perché di fatto in termini di diritto civile era la stessa cosa definirli in un modo o nell’altro) di patrimonio disponibile. La giurisprudenza fino a ieri riteneva che il CUP a 800 € annui si potesse applicare solo per le aree demaniali o di patrimonio indisponibile, non per il patrimonio disponibile.
Ma questa sentenza cambia tutto: perlomeno dalla data di entrata in vigore del DL 135/18 non importa dove l’operatore abbia installato l’antenna sul territorio pubblico comunale: disponibile o indisponibile pagherà solo 800 € all’anno.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, tanto per capirci, l’operatore deve pagare al Comune non più 17.000 €, ma appunto 800 € annui. Un bello sconto, non c’è che dire.

Il paradosso
Il Codice delle telecomunicazioni consente agli operatori di telefonia di utilizzare un’area di patrimonio pubblico ottimale per l’installazione di antenne (il tema delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche meriterebbe una trattazione specifica), a questo punto indifferentemente se di patrimonio disponibile o indisponibile, ma pagando un canone simbolico, anzi ridicolo.
Cosa che non potrebbe fare per le aree private, perché il privato può esigere, ed esige, di locare l’area solo concordando un canone in libero mercato.
Una situazione grottesca, alla quale o mette mano il legislatore o, a questo punto, non saprei come rispondere. Ma mi sa che è lo stesso legislatore che l’ha permessa, anzi voluta … una strada quindi decisamente in salita…!