(di Antonio Forte)

Viola l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 la lex specialis che, pur formalizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualifichi come meramente tabellari gli elementi di valutazione intrinsecamente discrezionali, determinando una neutralizzazione del confronto qualitativo e lo svuotamento della ratio del miglior rapporto qualità-prezzo.

La controversia decisa dalla sentenza del TAR Puglia n. 421/2026 trae origine dall’impugnazione degli atti di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di consulenza del lavoro e gestione paghe, indetta ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Il fulcro della censura risiede nella struttura dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica definiti dal disciplinare di gara. Sebbene la stazione appaltante avesse optato per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la declinazione dei punteggi ha di fatto trasformato la selezione in un confronto meramente numerico-quantitativo. Il disciplinare ha infatti erroneamente qualificato come criteri tabellari, ossia a punteggio fisso e automatico, profili che per loro natura richiedono una valutazione tecnico-discrezionale, quali l’esperienza specifica del gruppo di lavoro e le proposte di miglioramento del servizio.

Dall’esame dei verbali di gara è emerso che la Commissione giudicatrice ha abdicato alla propria funzione valutativa, limitandosi ad attribuire punteggi massimi in modo acritico a quasi tutti i concorrenti, annullando così lo scarto qualitativo tra le offerte. Tale modus operandi si pone in aperto contrasto con l’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il quale impone alle stazioni appaltanti di garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici per individuare il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Tribunale ha rilevato come la “tabellarizzazione” forzata di prestazioni intellettuali e fiduciarie determini una distorsione del meccanismo competitivo, rendendo il ribasso economico l’unico vero elemento discriminante per l’aggiudicazione.

Il provvedimento ribadisce il divieto di utilizzare criteri di valutazione automatici per elementi che richiedono un apprezzamento qualitativo, specialmente nei servizi ad alto contenuto professionale.

Antonio Forte – Segretario comunale