(di Antonio Forte)

L’esclusione di un operatore per conflitto di interessi ex art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 non opera in via automatica, configurandosi come misura di natura eccezionale e residuale. La stazione appaltante è tenuta a una valutazione in concreto della fattispecie, potendo disporre l’estromissione solo qualora la criticità non sia risolvibile mediante misure alternative meno restrittive idonee a garantire l’imparzialità dell’esecuzione.

Anche il Tar Lombardia, Brescia, sezione II, con la sentenza n. 481 del 3 aprile 2026, offre un importante contributo in materia di conflitto di interessi, con specifico riferimento alle procedure di affidamento e con particolare riguardo al confine tra collaborazioni professionali pregresse e cause di esclusione. La vicenda trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un servizio di direzione lavori relativo a un progetto di partenariato pubblico-privato. Il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 15 e 16 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la partecipazione di professionisti che avevano precedentemente redatto il progetto per conto dell’esecutore dei lavori configurasse un’incompatibilità insanabile. Il Collegio, rigettando il ricorso, ha invece ribadito che il concetto di collegamento rilevante ai fini escludenti non può essere interpretato in modo eccessivamente estensivo o analogico, poiché ciò comprimerebbe indebitamente la libertà di iniziativa economica e la platea dei concorrenti. Sotto il profilo tecnico-giuridico, i magistrati chiariscono che il progettista esterno non è un offerente in senso stretto, ma un prestatore d’opera professionale la cui posizione non muta la struttura del concorrente, mancando un’influenza notevole o un legame societario ex art. 2359 c.c.. Il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione dell’esclusione come extrema ratio. L’articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante l’accertamento della risolvibilità del conflitto con mezzi diversi dall’espulsione. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva correttamente operato una valutazione sia ex ante che ex post, verificando che la ripartizione interna dei compiti nel raggruppamento aggiudicatario fosse idonea a diluire il rischio di interferenze e a garantire l’indipendenza della direzione lavori.

I giudici del collegio lombardo sottolineano che la stazione appaltante gode di un margine di discrezionalità tecnica nella valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive adottate dall’operatore. Tale valutazione è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, elementi non riscontrati nel caso in esame, dove il vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza del progetto è rimasto a livello di mera astrazione ipotetica senza incidere sull’equilibrio della gara.

In definitiva, la sentenza conferma l’orientamento garantista che privilegia la continuità della partecipazione e la concorrenza, richiedendo prove documentate della minaccia all’imparzialità e relegando l’atto espulsivo a ipotesi di oggettiva e insuperabile compromissione dell’interesse pubblico.

Antonio Forte – Segretario comunale