(Commento a Corte dei Conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 107/2026 )
di Carmine Robert La Mura
Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore Enti Locali
Massima
È configurabile responsabilità amministrativa del Segretario Comunale dell’Ente, responsabile ad interim che, ricevuta una sentenza esecutiva sfavorevole, ometta per lungo tempo di attivare l’istruttoria e la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, quando tale inerzia determini costi ulteriori per l’ente, quali spese di ottemperanza e compensi del commissario ad acta; la difficoltà di bilancio non esclude la colpa grave se non è documentata una concreta impossibilità di attivare gli strumenti ordinari o straordinari di riequilibrio.
Commento
Nel caso in esame, il danno non derivava dal debito originario, ma dal ritardo nella gestione della sentenza esecutiva: l’ente ha sostenuto spese aggiuntive perché l’istruttoria sul debito fuori bilancio non è stata avviata tempestivamente. La Procura ha imputato la mancata attivazione degli atti necessari al segretario comunale responsabile ad interim con funzioni gestionali, ritenendo che un tempo di inerzia di oltre un anno fosse incompatibile con i doveri di diligenza e con gli artt. 193 e 194 TUEL nonostante la difesa avesse evidenziato la carenza di mezzi finanziari per coprire la debitoria. degno di nota il seguente passaggio<< (…) né a degradare l’intensità dell’elemento psicologico gioverebbe l’argomento difensivo dell’entità rilevante del debito e sulle relative difficoltà di reperimento delle necessarie risorse. Ad avviso del Requirente, stante il fatto che il convenuto non ha fornito alcuna documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’Ente da cui desumere l’impossibilità di procedere al pagamento facendo ricorso agli strumenti di riequilibrio ordinari (riconoscimento del debito, ex art. 193 e 194 TUEL) o straordinari (procedura di riequilibrio finanziario, ex art 243-bis TUEL), era comunque necessario elaborare una proposta “tecnica” da sottoporre al vaglio degli organi di indirizzo politico ai quali, poi, sarebbe spettata la decisione finale sulla destinazione delle risorse a disposizione o sull’eventuale dichiarazione di dissesto (…)>>
La Corte, in linea con l’art. 130 c.g.c., su richiesta della difesa ha poi definito il giudizio con rito abbreviato: questo conferma che, anche in presenza di contestazione di colpa grave, l’ordinamento consente una chiusura anticipata del processo se il convenuto versa la somma determinata dal Collegio. La circostanza che il Collegio abbia valorizzato la gravità della condotta e l’entità del danno mostra che il rito abbreviato non è un “condono”, ma un filtro di deflazione con valutazione concreta della situazione. In questo caso riconoscendo una decurtazione superiore del 50% nonostante Reclamo proposto dalla Procura Contabile
In Pratica
quando arriva una sentenza esecutiva, non basta registrare il problema, bisogna immediatamente attivare istruttoria, proposta tecnica e coinvolgimento degli organi competenti; altrimenti il costo dell’inerzia può diventare esso stesso danno erariale. La mancanza di liquidità, da sola, non salva: serve dimostrare di aver cercato e valutato strumenti di riequilibrio, ordinari o straordinari, e di aver comunque agito senza indugio. Nel caso esaminato Il danno erariale non coincide con il debito dovuto, ma con il costo aggiuntivo generato dall’inerzia nella sua gestione; la carenza di risorse finanziarie non esclude la colpa grave se il responsabile non prova di aver attivato tempestivamente gli strumenti previsti dall’ordinamento
Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto di elaborazione personale dell’Autore e non vincolano l’Ente di appartenenza. Il contributo ha natura divulgativa e non sostituisce consulenza legale o professionale in relazione a casi concreti.
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